LEGGE 25 luglio 1956, n. 860 - Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane

Coming into Force25 Agosto 1956
End of Effective Date07 Settembre 1985
Enactment Date25 Luglio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/08/10/056U0860/CONSOLIDATED/19850824
Published date10 Agosto 1956
Official Gazette PublicationGU n.200 del 10-08-1956
CAPO I Norme per la definizione e la disciplina della impresa artigiana

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

  1. che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;

  2. che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;

  3. che il titolare abbia la piena responsabilita' dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

La qualifica artigiana di un'impresa e' comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualita' artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

Essa puo' svolgere la sua attivita', purche' non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443

Art 2.

Per lo svolgimento della sua attivita' l'impresa artigiana puo' valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purche' questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, puo' essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'art. 9:

  1. l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non piu' di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

  2. l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente piu' di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga, con processo non del tutto meccanizzato;

  3. l'impresa che svolga attivita' nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

  4. l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non piu' di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

Il numero massimo degli apprendisti non potra' essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443

Art 3.

E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di societa', escluse le societa' per azioni, a responsabilita' limitata e in accomandita semplice e per azioni, purche' la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'art. 9, esclusivamente costitititi per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443

Art 4.

Le limitazioni numeriche di cui all'art. 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente articolo, computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443

Art 5.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'art. 2, sono approvati entro sessanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di sette deputati e sette senatori.

Gli elenchi possono esigere revisionati, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria di commercio, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443

Art 6.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'art. 9 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443

Art 7.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443

Art 8.

Nessun produttore puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non e' iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'art. 9.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443

Art 9.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura e' istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attivita' nel territorio della Provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e' disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta, comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo e' comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

L'iscrizione nell'albo e' condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

Art 9.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura e' istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attivita' nel territorio della Provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e' disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta, comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo e' comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.1

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

L'iscrizione nell'albo e' condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.1

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