DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 227 - Regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni

Coming into Force03 Aprile 1992
Published date19 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/19/092G0256/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date01 Marzo 1992
Official Gazette PublicationGU n.66 del 19-03-1992 - Suppl. Ordinario n. 56
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;

Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione della direttiva 88/657/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti cui devono rispondere la produzione nazionale e gli scambi intracomunitari di carni macinate, di carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e di preparazioni di carni destinate al consumo umano diretto o all'industria.

  2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e le preparazioni di carni elaborate negli stessi esercizi ove ha luogo la vendita diretta al consumatore, eventualmente su richiesta dello stesso, comunque senza trasporto ne' preconfezionamento.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 1998, N. 309

Art 1.

IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, dall'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche, dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.

  2. Si intendono inoltre per:

    1. carni macinate: le carni ottenute sminuzzando in frammenti le carni fresche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, nonche' le stesse carni passate al mulino elicoidale;

    2. carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi: le carni fresche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, sezionate in pezzi di peso inferiore a cento grammi;

    3. preparazioni di carni: le preparazioni ottenute totalmente o parzialmente dalle carni fresche disciplinate dai decreti presidenziali indicati al comma 1, dalle carni macinate o dalle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi, che siano state in via alternativa:

      1) sottoposte a un trattamento diverso da quello definito all'art. 2, comma 1, lettere a) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;

      2) preparate aggiungendo prodotti alimentari, condimenti, aromi o additivi;

      3) sottoposte ad una combinazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2);

    4. condimenti e aromi: il sale destinato al consumo umano, la senape, le spezie e i loro estratti, le erbe aromatiche e i loro estratti;

    5. prodotto alimentare: qualsiasi prodotto di origine animale o vegetale idoneo al consumo umano;

    6. laboratorio di produzione: ogni laboratorio di produzione di carni macinate, di carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi o di preparazioni di carni, nonche' ogni laboratorio di sezionamento o di lavorazione carni che produca anche carni macinate, carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi o preparazioni di carni rispondenti ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I;

    7. unita' di produzione autonoma: laboratorio di produzione non situato nei locali, ne' negli annessi di uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, o al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, che risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I.

  3. Le preparazioni di cui al comma 2, lettera c), non devono re- care detrimento alla struttura cellulare della carne e non devono contenere frammenti ossei nel prodotto finito.

  4. Non sono considerate preparazioni di carni, ma carni fresche, le carni macinate o le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi che sono state trattate soltanto con il freddo.

  5. Le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e le preparazioni di carni che hanno subito uno dei trattamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e che non presentano piu' in ogni loro punto le caratteristiche della carne fresca, sono considerate prodotti a base di carne e sottoposte alla relativa disciplina.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 1998, N. 309

Art 2.

IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 3.
  1. Le carni e le preparazioni di carni di cui all'art. 2, comma 2 devono:

    1. essere preparate con carni fresche ottenute conformemente:

      1) al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, o al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;

      2) al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche, e provenire da un Paese terzo direttamente o tramite altro Stato membro della Comunita' economica europea; se si tratta di carni fresche di suini, esse devono essere state sottoposte ad uno degli esami prescritti per la ricerca delle trichine;

    2. essere preparate in un laboratorio di produzione che:

      1) risponda ai requisiti dell'allegato I, capitolo I, sia che si tratti di una unita' di produzione autonoma sia che si tratti di un laboratorio situato nei locali o negli annessi di uno stabilimento gia' riconosciuto;

      2) abbia ottenuto un riconoscimento ufficiale e figuri nell'elenco o negli elenchi redatti conformemente all'art. 6;

    3. essere preparate, confezionate, imballate e immagazzinate conformemente alle disposizioni previste nell'allegato I, capitolo II, III e IV;

    4. essere controllate conformemente alle disposizioni previste nell'allegato I, capitoli V e VI;

    5. essere bollate conformemente alle disposizioni previste nell'allegato I, capitolo VII;

    6. essere trasportate conformemente alle disposizioni previste nell'allegato I, capitolo VIII;

    7. essere accompagnate, durante il trasporto verso il Paese destinatario, da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, redatto su un unico foglio e almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del Paese destinatario.

  2. Le denominazioni "carni macinate magre" o "carni macinate", eventualmente associate al nome della specie animale da cui proviene la carne, vanno riservate ai prodotti destinati al consumatore che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato I, capitolo III, e all'allegato II, punto 1.

  3. Le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e, nella misura in cui contengano tali carni, le preparazioni di carni, oltre ai requisiti generali di cui al comma 1, devono:

    1. essere ottenute da carni fresche che:

      1) nel caso di carni congelate o surgelate senza osso, siano state depositate, dopo la loro congelazione o surgelazione, in un magazzino riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, per un periodo massimo di diciotto mesi per le carni bovine, di dodici mesi per le carni ovine e di sei mesi per le carni suine;

      2) nel caso di carni refrigerate, siano state utilizzate entro un periodo massimo di sei giorni dopo la macellazione; il rispetto di tale condizione e' verificato secondo il metodo indicato dal Ministero della sanita' e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

    2. essere sottoposte ad un trattamento con il freddo entro il tempo massimo di un'ora dopo le operazioni di sezionamento in porzioni e di confezionamento, salvo il caso in cui si ricorra a procedimenti che richiedono l'abbassamento della temperatura interna delle carni nel corso delle loro preparazioni;

    3. non aver subito trattamenti con radiazioni ionizzanti o con raggi ultravioletti.

  4. Le carni di cui al comma 3, quando destinate ad essere immesse in commercio, devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1. se presentate in forma refrigerata al consumatore, essere ottenute esclusivamente dalle carni di cui al comma 3, lettera a), numero 2), e portate ad una temperatura interna inferiore a +2µC entro il tempo massimo di un'ora;

    2. se presentate in forma surgelata al consumatore, essere ottenute dalle carni di cui al comma 3, lettera a), n. 2), ed essere portate a una temperatura interna inferiore a -18µC entro un termine massimo di quattro ore;

    3. se presentate in forma congelata, essere ottenute dalle carni di cui al comma 3, lettera a), numeri 1 e 2, e portate ad una temperatura interna inferiore a -12µC entro un termine non superiore a dodici ore.

  5. Le carni di cui al comma 4, lettera c), non devono essere destinate all'industria di trasformazione.

  6. Nelle preparazioni di carne, i condimenti non possono superare il 3% del prodotto finito, se incorporati allo stato secco, e il 10%, se incorporati in un altro stato fisico.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 1998, N. 309

Art 3.

IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 4.
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