DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 503 - Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonche' della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile

Coming into Force06 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/05/082U0503/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date08 Giugno 1982
Published date05 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.214 del 05-08-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Viste le direttive n. 71/118 del 15 febbraio 1971, numero 75/431 del 10 luglio 1975 e n. 73/50 del 13 dicembre 1977 emanate dal Consiglio delle Comunita' europee nonche' la direttiva n. 77/27 del 22 dicembre 1976 emanata dalla commissione delle Comunita' europee concernenti norme sanitarie in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile tra l'Italia e gli Stati membri della Comunita' economica europea;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini del l'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;. EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Gli scambi di carni fresche di volatili da cortile tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' la produzione e il commercio delle carni suddette nell'ambito del territorio nazionale, sono regolati dalle norme di cui al presente decreto e relativo allegato in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva n. 71/118/CEE adottata dal Consiglio delle Comunita' europee il 15 febbraio 1971, modificata dalle direttive del Consiglio n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975 e n. 78/50/CEE del 13/12/1977 nonche' dalla direttiva della commissione 77/27/CEE del 22 dicembre 1976.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 495

Art 1.

IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N.193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 2.

Sono considerate carni di volatili da cortile tutte le parti adatte al consumo alimentare umano degli animali domestici, appartenenti alle seguenti specie:

polli (genere Gallus);

tacchini (genere Meleagris);

faraone (genere Numidia);

anitra (genere Anser);

oca (genere Anser).

Ai soli fini degli scambi intracomunitari sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile, che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione, ad eccezione del trattamento per mezzo del freddo comunque applicato, comprendendo quindi in tale dizione le carni refrigerate, congelate o surgelate.

Art 2.

Sono considerate carni di volatili da cortile tutte le parti adatte al consumo alimentare umano degli animali domestici, appartenenti alle seguenti specie:

polli (genere Gallus);

tacchini (genere Meleagris);

faraone (genere Numidia);

anitra (genere Anser);

oca (genere Anser).

Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini del presente decreto, anche le carni di volatili da cortile refrigerate o congelate.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 495

Art 2.

IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N.193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 3.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

  1. carcassa: il corpo intero di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni, delle zampe sezionate all'altezza del tarso e della testa sono facoltativi;

  2. parti della carcassa: le parti della carcassa quale e' definita alla lettera a);

  3. frattaglie: le carni fresche diverse da quelle delle carcasse di cui alla lettera a), anche se sono in connessione naturale con la carcassa, nonche' la testa e le zampe quando sono presentate separate dalla carcassa;

  4. visceri: le frattaglie che si trovano nelle cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago ed eventualmente il gozzo;

  5. ispezione sanitaria ante morterm: ispezione dei volatili da cortile vivi nel macello, conformemente al capitolo IV dell'allegato I;

  6. ispezione sanitaria post mortem: ispezione dei volatili da cortile nel macello, immediatamente dopo la macellazione, in conformita' del capitolo VI dell'allegato I;

  7. veterinario ufficiale: il veterinario designato ai sensi del successivo art. 11;

  8. ausiliario: il tecnico designato per l'assistenza al veterinario ufficiale, ai sensi dei successivi articoli 11-12;

  9. Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche di volatili da cortile sono spedite in un altro Stato membro;

  10. Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro;

  11. partita: quantita' di carne garantita dallo stesso certificato;

  12. stabilimento: macello o laboratorio di sezionamento riconosciuti alle condizioni di cui all'art. 9.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 495

Art 3.

IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N.193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 4.

Le carni fresche di volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' quelle destinate al commercio o all'industria alimentare nell'ambito, del territorio nazionale devono rispondere alle condizioni seguenti:

  1. Quando si tratta di carcasse o di frattaglie, che queste:

    1. siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformita' dell'art. 9;

    2. provengano da animali che siano stati sottoposti ad una ispezione sanitaria ante mortem, effettuata in conformita' alle norme di cui al capitolo IV dell'allegato I e degli articoli 11 e 12, e che, in seguito a tale esame siano stati considerati atti alla macellazione per la commercializzazione in ambito comunitario e nazionale;

    3. siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformita' delle disposizioni del capitolo V dell'allegato I;

    4. siano state sottoposte ad un ispezione sanitaria postmortem effettuata da un veterinario ufficiale eventualmente assistito da ausiliari, ai sensi dell'art. 12 e siano state riconosciute idonee al consumo umano conformemente alle disposizioni del capitolo VII dell'allegato I;

    5. siano munite di bollo sanitario in conformita' alle disposizioni del capitolo X dell'allegato I. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' modificare o integrare le disposizioni del predetto capitolo, in conformita' a quanto disposto dalla lettera e) dell'art. 3 della direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

    6. in conformita' alle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I, siano state depositate dopo l'ispezione postmortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di impianti frigoriferi ubicati nell'ambito degli stabilimenti di cui all'art. 9 o in magazzini frigoriferi di cui al successivo art. 10;

    7. siano convenientemente imballate in conformita' del capitolo XIII dell'allegato I; qualora venga utilizzato un involucro di protezione, tale involucro deve essere conforme alle prescrizioni del capitolo suddetto. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' modificare o completare le disposizioni del predetto capitolo, in conformita' a quanto disposto dalla lettera g) dell'art. 3 della direttiva 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

    8. siano trasportate conformemente alle disposizioni del capitolo XIV dell'allegato I.

  2. Quando si tratta di parti di carcasse o di carni disossate che queste:

    1. siano state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente al successivo art. 9;

    2. siano state sezionate e ottenute nell'osservanza delle prescrizioni del capitolo VIII dell'allegato I e provengano:

      o da carni fresche provenienti da animali macellati in Italia e rispondenti alle prescrizioni del presente decreto;

      o da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle prescrizioni del presente decreto;

      o da carni fresche importate da Paesi terzi, conformemente alle disposizioni previste dal successivo art. 25;

    3. siano depositate in condizioni corrispondenti alle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I;

    4. siano state sottoposte, conformemente alle disposizioni del capitolo IX dell'allegato I, al controllo da parte di un veterinario ufficiale;

    5. soddisfino alle condizioni di cui al precedente punto A), lettere c), e), g) e h).

      Le carni fresche dei volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea oltre che corrispondere alle condizioni di cui al presente articolo debbono essere accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il Paese destinatario, ai sensi delle disposizioni del capitolo XI dell'allegato I, conformemente al modello dell'allegato III e rilasciato da un veterinario ufficiale.

Art 4.

Le carni fresche di volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' quelle destinate al...

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