DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 495 - Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile

Coming into Force10 Febbraio 1998
Published date26 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/26/098G0026/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date10 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.20 del 26-01-1998
Capitolo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, e l'allegato D;

Vista la direttiva 92/116/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, che modifica ed aggiorna la direttiva 71/118/CEE del 15 febbraio 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Visto l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni

parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.

  2. Il presente regolamento non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di vendita, dove il sezionamento ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. carni di volatili da cortile: tutte le parti idonee al consumo umano ottenute dai volatili domestici appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Meleagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser);

    2. carni fresche di volatili da cortile: le carni di volatili da cortile, comprese le carni sottovuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito alcun trattamento destinato ad assicurarne la conservazione, salvo il trattamento per mezzo del freddo;

    3. carcassa: il corpo intero di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spennatura, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia l'asportazione del cuore, dei polmoni, del ventriglio, del gozzo, del fegato, dei reni, della testa, dell'esofago e della trachea, nonche' la resezione delle zampe all'altezza del tarso sono facoltativi;

    4. parti di carcassa: le parti della carcassa quale definita alla lettera c), primo periodo;

    5. frattaglie: le carni fresche di volatili da cortile ad esclusione di quelle della carcassa quale definita alla lettera c), anche se sono in connessione naturale con la carcassa, nonche' la testa e le zampe, se sono presentate separatamente dalla carcassa;

    6. visceri: le frattaglie non commestibili, che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi eventualmente la trachea, l'esofago ed il gozzo;

    7. veterinario ufficiale: il medico veterinario della unita' sanitaria locale ovvero il medico veterinario libero professionista convenzionato con l'unita' sanitaria locale incaricato dal servizio veterinario della ispezione ante mortem in allevamento o dell'ispezione nello stabilimento;

    8. ausiliario: il tecnico designato dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, per collaborare con il veterinario ufficiale;

    9. ispezione sanitaria ante mortem: l'ispezione dei volatili da cortile vivi effettuata in conformita' dell'allegato I, capitolo VI;

    10. ispezione sanitaria post mortem: l'ispezione dei volatili da cortile nel macello praticata dopo la macellazione in conformita' dell'allegato I, capitolo VIII;

    11. mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinati al carico, nonche' le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;

    12. stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero riconosciuto, centro di riconfezionamento riconosciuto o un insieme che riunisca piu' stabilimenti di questo tipo;

    13. responsabile dello stabilimento: il conduttore dello stabilimento, il proprietario dello stabilimento o il suo rappresentante.

  2. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), r) ed s) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 3.

Prescrizioni relative alla produzione

  1. Le carcasse e le frattaglie devono:

    1. provenire da un animale che sia stato sottoposto ad un'ispezione sanitaria ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto idoneo alla macellazione;

    2. essere ottenute in un macello riconosciuto, soggetto ad un autocontrollo in conformita' all'articolo 8, comma 1, e ad un controllo da parte del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente in conformita' all'articolo 9;

    3. essere trattate in condizioni di igiene soddisfacenti in conformita' all'allegato I, capitolo VII;

    4. essere sottoposte ad ispezione sanitaria post mortem in conformita' all'allegato I, capitolo VIII ed essere riconosciute idonee al consumo umano in conformita' all'allegato I, capitolo IX;

    5. essere sottoposte a bollatura sanitaria in conformita' all'allegato I, capitolo XII, qualora non siano destinate al sezionamento nello stesso stabilimento;

    6. essere manipolate, dopo l'ispezione post mortem, in conformita' all'allegato I, capitolo VII, punto 46, ed essere immagazzinate, in conformita' all'allegato I, capitolo XIII, in condizioni igieniche soddisfacenti;

    7. essere adeguatamente imballate conformemente all'allegato I, capitolo XIV; qualora venga utilizzato un involucro di protezione, questo deve essere conforme alle prescrizioni di tale capitolo;

    8. essere trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XV;

    9. essere accompagnate durante il trasporto:

    1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'allegato I, capitolo XII, punto 66, un numero di codice attribuito dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale; tale documento deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale;

    2) da un certificato sanitario conforme all'allegato VI qualora si tratti di carni fresche di volatili da cortile ottenute in un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia sanitaria, o di carni fresche di volatili da cortile destinate ad un altro Stato membro, con transito, in mezzo di trasporto sigillato, attraverso un Paese terzo.

  2. Le parti di carcasse e le carni disossate devono:

    1. essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto, soggetto ad autocontrollo in conformita' all'articolo 8, comma 1, e controllato conformemente all'articolo 9;

    2. essere sezionate ed ottenute nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, e provenire da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al comma 1, oppure da carcasse di volatili da cortile importate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

    3. essere sottoposte al controllo di cui all'articolo 9, comma 4;

    4. soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere c), h) e i); e) essere confezionate, imballate ed etichettate conformemente al comma 1, lettere e) e g), in loco o in centri di riconfezionamento all'uopo riconosciuti;

    5. essere immagazzinate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' all'allegato I, capitolo XIII.

  3. Le carni fresche diverse da quelle di volatili da cortile possono essere lavorate nei laboratori di sezionamento di cui al presente regolamento se conformi alle disposizioni sanitarie in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche.

  4. Le carni fresche di volatili da cortile che sono state immagazzinate, conformemente al...

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