Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, e l'allegato D;
Vista la direttiva 92/116/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, che modifica ed aggiorna la direttiva 71/118/CEE del 15 febbraio 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;
Visto l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997;
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione
Il presente regolamento fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.
Il presente regolamento non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di vendita, dove il sezionamento ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.
Art
3.
Prescrizioni relative alla produzione
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Le carcasse e le frattaglie devono:
provenire da un animale che sia stato sottoposto ad un'ispezione sanitaria ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto idoneo alla macellazione;
essere ottenute in un macello riconosciuto, soggetto ad un autocontrollo in conformita' all'articolo 8, comma 1, e ad un controllo da parte del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente in conformita' all'articolo 9;
essere trattate in condizioni di igiene soddisfacenti in conformita' all'allegato I, capitolo VII;
essere sottoposte ad ispezione sanitaria post mortem in conformita' all'allegato I, capitolo VIII ed essere riconosciute idonee al consumo umano in conformita' all'allegato I, capitolo IX;
essere sottoposte a bollatura sanitaria in conformita' all'allegato I, capitolo XII, qualora non siano destinate al sezionamento nello stesso stabilimento;
essere manipolate, dopo l'ispezione post mortem, in conformita' all'allegato I, capitolo VII, punto 46, ed essere immagazzinate, in conformita' all'allegato I, capitolo XIII, in condizioni igieniche soddisfacenti;
essere adeguatamente imballate conformemente all'allegato I, capitolo XIV; qualora venga utilizzato un involucro di protezione, questo deve essere conforme alle prescrizioni di tale capitolo;
essere trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XV;
essere accompagnate durante il trasporto:
1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'allegato I, capitolo XII, punto 66, un numero di codice attribuito dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale; tale documento deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale;
2) da un certificato sanitario conforme all'allegato VI qualora si tratti di carni fresche di volatili da cortile ottenute in un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia sanitaria, o di carni fresche di volatili da cortile destinate ad un altro Stato membro, con transito, in mezzo di trasporto sigillato, attraverso un Paese terzo.
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Le parti di carcasse e le carni disossate devono:
essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto, soggetto ad autocontrollo in conformita' all'articolo 8, comma 1, e controllato conformemente all'articolo 9;
essere sezionate ed ottenute nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, e provenire da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al comma 1, oppure da carcasse di volatili da cortile importate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
essere sottoposte al controllo di cui all'articolo 9, comma 4;
soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere c), h) e i); e) essere confezionate, imballate ed etichettate conformemente al comma 1, lettere e) e g), in loco o in centri di riconfezionamento all'uopo riconosciuti;
essere immagazzinate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' all'allegato I, capitolo XIII.
Le carni fresche diverse da quelle di volatili da cortile possono essere lavorate nei laboratori di sezionamento di cui al presente regolamento se conformi alle disposizioni sanitarie in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche.
Le carni fresche di volatili da cortile che sono state immagazzinate, conformemente al...