DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 93 - Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea

Coming into Force18 Aprile 1993
Enactment Date03 Marzo 1993
Published date03 Aprile 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/03/093G0138/CONSOLIDATED/20100421
Official Gazette PublicationGU n.78 del 03-04-1993 - Suppl. Ordinario n. 34
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990 e 91/496/CEE del Consiglio 15 luglio 1991, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti e sugli animali in provenienza da Paesi terzi esclusi gli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, ed al seguito dei viaggiatori non a fini di lucro.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990 e 91/496/CEE del Consiglio 15 luglio 1991, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti e sugli animali in provenienza da Paesi terzi esclusi gli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, ed al seguito dei viaggiatori non a fini di lucro.1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80 ha disposto (con l'art. 30, comma 2, lettera b)) che "sono soppressi i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli e nel titolo."

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:

  1. controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti;

  2. controllo d'identita': la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o prodotti nonche' della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;

  3. controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilita' di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonche' eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;

  4. controllo materiale: controllo dei prodotti con possibilita' di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;

  5. territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato I;

  6. posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanita' riconosciuto dalle Comunita' europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimita' della frontiera stessa;

  7. importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti a scopo di importazione nelle Comunita' europee:

  8. partita: una quantita' di animali della stessa specie o di prodotti della stessa natura, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;

  9. prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonche' alle condizioni previste dall'art. 34:

1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;

2) taluni prodotti vegetali;

3) taluni sottoprodotti di orgine animale non compresi nell'allegato II del Trattato di Roma;

4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero.

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:

  1. controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti;

  2. controllo d'identita': la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o prodotti nonche' della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;

  3. controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilita' di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonche' eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;

  4. controllo materiale: controllo dei prodotti con possibilita' di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;

  5. territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato I;

  6. posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanita' riconosciuto dalle Comunita' europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimita' della frontiera stessa;

  7. importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti a scopo di importazione nelle Comunita' europee:

  8. partita: una quantita' di animali della stessa specie o di prodotti della stessa natura, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;

  9. prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonche' alle condizioni previste dall'art. 34:

1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;

2) taluni prodotti vegetali;

3) taluni sottoprodotti di orgine animale non compresi nell'allegato II del Trattato di Roma;

4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero.1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80 ha disposto (con l'art. 30, comma 2, lettera b)) che "sono soppressi i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli e nel titolo."

Capo II CONTROLLI VETERINARI ALL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI DA PAESI TERZI
Art 3.
  1. Gli importatori comunicano, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, al posto d'ispezione frontaliero in cui gli animali provenienti dai Paesi terzi saranno presentati, la quantita' e la specie degli animali nonche' il momento previsto per il loro arrivo.

  2. Gli animali sono avviati direttamente sotto vincolo doganale al posto d'ispezione frontaliero o ad una stazione di quarantena nei casi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).

  3. Gli animali possono lasciare tale posto o stazione soltanto:

    1. quando sia fornita la prova sotto forma di certificato previsto all'art. 7 o all'art. 8 che gli animali hanno subito con esito favorevole i controlli veterinari eseguiti conformemente all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c);

    2. quando le spese per i controlli veterinari di cui all'art. 4 sono state pagate ed e' stata costituita una cauzione con le modalita' di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, per le eventuali altre spese se ricorrono i casi previsti dall'art. 10, comma 1, lettere b) e c), e comma 6, nonche' all'art. 11, comma 4.

  4. L'autorita' doganale autorizza l'immissione in libera pratica solo previo accertamento che sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 3.

  5. Il Ministro della sanita' con proprio decreto adotta le disposizioni emanate in materia dalla Comunita' economica europea nei successivi articoli denominata "Comunita'".

Art 4.
  1. Ciascuna partita deve assere sottoposta, da parte del veterinario del posto d'ispezione frontaliero, ad un controllo documentale e ad un controllo d'identita', indipendentemente dalla destinazione doganale. Tali controlli devono verificare:

    1. l'origine degli animali;

    2. la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali non compresi...

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