DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 51 - Attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile

Coming into Force18 Febbraio 1992
Published date03 Febbraio 1992
Enactment Date15 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/03/092G0057/CONSOLIDATED/19981216
Official Gazette PublicationGU n.27 del 03-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 22
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, e n. 88/409/CEE del Consiglio del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla citata direttiva n. 85/73/CEE;

Vista la decisione del Consiglio n. 88/408/CEE del 15 giugno 1988;

Considerato che la Comunita' economica europea si e' riservata di determinare l'importo minimo per tonnellata da riscuotere sulle carni importate dai Paesi terzi dopo l'istituzione dell'ispezione comunitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, recante norme di attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, n. 86/587/CEE e n. 88/288/CEE, relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto:

  1. per animali si intendono gli animali domestici appartenenti alle specie bovina, comprensiva dei bufali, suina, ovina, caprina, i solipedi domestici, nonche' i volatili da cortile quali galline, tacchini, faraone, anatre e oche;

  2. carni fresche sono sia quelle definite e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, sia quelle definite e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;

  3. valgono le altre definizioni contenute nei decreti citati alla lettera b).

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 1998, N. 432

Art 2.
  1. Le carni fresche definite all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, prodotte in Italia per essere ivi commercializzate sono sottoposte ad ispezioni conformemente alle disposizioni di cui ai capitoli V, punti 25, 26 e 27, VI, VII, VIII e IX punto 47 secondo, quinto e sesto trattino dell'allegato I allo stesso decreto.

  2. Le disposizioni dei capitoli VI e VIII e IX punto 47 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, non si applicano alle operazioni d'immagazzinaggio e di sezionamento realizzate in piccole quantita' nei locali di vendita al consumatore finale.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 1998, N. 432

Art 3.
  1. Chiunque, persona fisica o giuridica, si avvalga di strutture, pubbliche o private, per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio di carni fresche, e' obbligato al pagamento dei contributi stabiliti con il presente decreto per le spese di ispezione e controllo sanitari effettuati dal servizio veterinario delle unita' sanitarie locali.

  2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:

    1. per la quota del novanta per cento alla copertura delle spese relative alle ispezioni e controlli sanitari eseguiti dal servizio veterinario comprese le spese amministrative sostenute;

    2. per la quota del due per cento all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad un apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' per il finanziamento della programmazione, pianificazione e coordinamento tecnico-scientifico della ricerca dei residui;

    3. per la quota dell'otto per cento agli istituti zooprofilattici sperimentali per far fronte ai costi sostenuti per la ricerca dei residui.

  3. Con il decreto previsto all'art. 9, comma 2, sono...

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