LEGGE 9 marzo 1989, n. 86 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

Coming into Force25 Marzo 1989
Published date10 Marzo 1989
Enactment Date09 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/10/089G0123/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.58 del 10-03-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

F i n a l i t a'

  1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti

    dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee che

    conseguono: a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformita' alle norme dei trattati istitutivi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

    1. all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della incompatibilita' di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati.

  2. Con le modalita' stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari.

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

    con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

    disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

    rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 11

Art 1 bis.

Art. 1-bis. (Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari). 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche' alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. 2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonche' quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune. 3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni. 4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo puo' procedere alle attivita' di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunita' europee.

Art 1 bis.

Art. 1-bis. Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari. 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche' alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. 2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonche' quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune. 3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni. 4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo puo' procedere alle attivita' di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunita' europee.

Art 1 bis.

Art. 1-bis. PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 11

Art 2.

Legge comunitaria

  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria per l'anno in riferimento).

  2. Il disegno di legge e' presentato alle Camere entro il 1› marzo successivo.

  3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si da' conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.

  4. All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria".

Art 2.

Legge comunitaria

1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle comunita' europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d' indirizzo.

2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale dicitura e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.

  1. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si da' conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana. La relazione introduttiva da' partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle in cui il termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria.

  2. All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria".

Art 2.

Legge comunitaria

  1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle comunita' europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d' indirizzo.

  2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati...

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