DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 432 - Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale

Coming into Force31 Dicembre 1998
Published date16 Dicembre 1998
Enactment Date19 Novembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/16/098G0484/CONSOLIDATED/20081211
Official Gazette PublicationGU n.293 del 16-12-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 35;

Vista la direttiva 93/118/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile;

Viste le direttive 94/64/CE, 95/24/CE e 96/17/CE, che modificano l'allegato della direttiva 85/73/CEE;

Vista la direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari dei prodotti di cui all'allegato A compresi i controlli intesi ad assicurare la protezione animale nei macelli, e' dovuto, secondo le modalita' ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.

  2. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi e dei prodotti di origine animale di cui all'allegato B e' dovuto, secondo le modalita' ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.

  3. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi di cui all'allegato C, capitolo II, e' dovuto, secondo le modalita' ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato; il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a dare conforme attuazione a quanto stabilito in sede comunitaria ai sensi dell'allegato C, capitolo I.

  4. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari su animali vivi, compresi i ratiti e i prodotti di origine animale che non rientrano nei commi 1, 2 e 3 il contributo e' stabilito, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole e sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

  5. E' vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti in applicazione del presente decreto.

  6. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono qualsiasi altra tassa o contributo sanitario previsto per le ispezioni ed i controlli di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3 e la loro certificazione; e' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 194

Art 2.
  1. Il Ministero della sanita' informa la Commissione europea:

    1. dei dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi; b) del tasso di conversione adottato ai sensi dell'articolo 3;

    2. del luogo o dei luoghi di riscossione dei contributi e delle modalita' di riscossione dei contributi conformemente alle

    disposizioni di cui agli allegati A, B e C.

  2. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

  3. Il Ministero della sanita', qualora ritenga che un altro Stato membro abbia fissato contributi in misura tale da non coprire oppure da coprire in misura insufficiente i costi effettivi dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo 1, procede in base alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 194

Art 3.
  1. Il tasso di conversione e' quello pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre e si applica a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

  2. In deroga al comma 1:

  1. per i prodotti di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, e per quelli di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, si considera

    per il 1994 il tasso di conversione in vigore il 1 settembre 1992

    e per gli anni dal 1995 al 1998 la media dei tassi di conversione

    pubblicati conformemente al comma 1, per gli ultimi tre anni;

  2. per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e

    fino al 31 dicembre 1998, si applica il tasso di conversione

    risultante dalla media dei tassi di conversione pubblicati,

    conformemente al comma 1, per gli anni 1995, 1996 e 1997.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 194

Art 4.
  1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della sanita' e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche' ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni; in sede di prima applicazione detto adempimento va effettuato entro il 30 settembre 1999, per i dati relativi al primo semestre 1999.

  2. Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verifica, entro sessanta giorni dai termini di cui al comma 1, che il contributo totale riscosso ai sensi dell'articolo 1 corrisponda al costo effettivo delle ispezioni e dei controlli veterinari di cui al comma 1.

  3. Sulla base della verifica di cui al comma 2, con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dal termine previsto al comma 1, e' rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura del costo di cui al comma 2.

  4. Trascorsi inutilmente i termini prescritti al comma 1, le regioni e le province autonome sono comunque tenute a fornire al Ministero della sanita', entro un mese dalla scadenza di detti termini, i dati di cui al medesimo comma 1.

  5. Entro un mese dal termine di cui al comma 4, il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un prospetto contenente, per ciascuna regione, gli estremi del bollettino ufficiale regionale di cui al comma 1, i dati ricevuti ai sensi del comma 4 o l'eventuale mancata trasmissione dei dati stessi.

  6. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 5, con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi sulla base della media ponderata dei dati disponibili a livello nazionale.

  7. Fermo restando quanto disposto dalIarticolo 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati gli allegati A, B e C per dare attuazione a disposizioni adottate in sede comunitaria.

  8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita', relativamente agli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, il rendiconto delle somme percepite, nonche' i dati relativi ai costi del servizio prestato per l'attuazione del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51.

Art 4.

(( 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche' ai costi del...

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