IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 35;
Vista la direttiva 93/118/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile;
Viste le direttive 94/64/CE, 95/24/CE e 96/17/CE, che modificano l'allegato della direttiva 85/73/CEE;
Vista la direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1
Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari dei prodotti di cui all'allegato A compresi i controlli intesi ad assicurare la protezione animale nei macelli, e' dovuto, secondo le modalita' ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.
Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi e dei prodotti di origine animale di cui all'allegato B e' dovuto, secondo le modalita' ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.
Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi di cui all'allegato C, capitolo II, e' dovuto, secondo le modalita' ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato; il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a dare conforme attuazione a quanto stabilito in sede comunitaria ai sensi dell'allegato C, capitolo I.
Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari su animali vivi, compresi i ratiti e i prodotti di origine animale che non rientrano nei commi 1, 2 e 3 il contributo e' stabilito, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole e sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
E' vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti in applicazione del presente decreto.
I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono qualsiasi altra tassa o contributo sanitario previsto per le ispezioni ed i controlli di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3 e la loro certificazione; e' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.