DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 194 - Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004

Coming into Force12 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/12/11/008G0215/CONSOLIDATED/20140624
Enactment Date19 Novembre 2008
Published date11 Dicembre 2008
Official Gazette PublicationGU n.289 del 11-12-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, concernente attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente attuazione delle direttive 93/118/CEE e 96/43/CEE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, concernente attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontaliera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;

Considerato che ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri garantiscono che, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorita' competenti per la verifica della conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

  2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'articolo 2.

  3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, concernente attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente attuazione delle direttive 93/118/CEE e 96/43/CEE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, concernente attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontaliera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;

Considerato che ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri garantiscono che, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorita' competenti per la verifica della conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

  2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'articolo 2.

  3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.

3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, concernente attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente attuazione delle direttive 93/118/CEE e 96/43/CEE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, concernente attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del...

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