DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 123 - Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

Coming into Force22 Maggio 1999
Published date07 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/07/099G0196/CONSOLIDATED/20000627
Enactment Date13 Aprile 1999
Official Gazette PublicationGU n.105 del 07-05-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE;

Visto l'allegato alla direttiva 98/51/CE che stabilisce un modello per il registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti e un modello per l'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni) 1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalita' applicabili alle categorie di stabilimenti e di intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ai fini dell'esercizio delle attivita' elencate, rispettivamente, negli articoli 2 e 7 nonche' negli articoli 3 e 8. 2. Il presente decreto si applica fatte salve le disposizioni concernenti l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione degli animali. 3. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "immissione in commercio": la detenzione o l'offerta a terzi ai fini della vendita nonche' qualsiasi forma di trasferimento, a titolo gratuito o oneroso, degli additivi, delle premiscele preparate a partire da additivi, degli alimenti composti e dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I;

  2. "stabilimento": qualsiasi unita' di produzione o di fabbricazione di additivi, di premiscele preparate a partire da additivi, di alimenti composti e dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I;

  3. "intermediario": qualsiasi persona diversa dal fabbricante o da colu che procede alla fabbricazione di alimenti composti esclusivamente per le necessita' del bestiame che alleva, che detiene additivi, premiscele preparate a partire da additivi o i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, in una fase intermedia tra la produzione e l'impiego. 4. Oltre alle definizioni di cui al comma 3 si applicano, ove occorra, quelle previste dalla normativa relativa al settore deLl'alimentazione degli animali.

Art 2.

(Riconoscimento degli stabilimenti) 1. Chi intende esercitare una o piu' attivita' di cui al comma 2 deve ottenere, per ciascuna attivita', il riconoscimento dello stabilimento. 2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma I gli stabilimenti: a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.1.b) dell'allegato I; b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele preparate a partire da additivi di cui al capitolo 1.2.a) dell'allegato 1, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.2.b) dell'allegato I; c) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo 1.3.a) dell'allegato 1, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.3.b) dell'allegato 1; d) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241, contenenti elevati tenori di sostanze o di prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.4 dell'allegato 1; e) di fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame ivi allevato, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo 1.3 a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.3 b) dell'allegato 1, ad eccezione del punto 7; f) di fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con le materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241, contenenti le sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1. 4 dell'allegato I, ad eccezione del punto 7. 3. Il riconoscimento di cui al comma I e' revocato in caso di cessazione dell'attivita' o qualora lo stabilimento non possegga piu' i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e le misure per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito dall'autorita' competente. 4. Il riconoscimento di cui al comma I e' modificato qualora venga dimostrato che lo stabilimento abbia la capacita' di svolgere attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali e' stato ottenuto il riconoscimento. 5. 0gni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di riconoscimento di cui al comma I deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento. 6. Chi produce additivi o premiscele deve avvalersi, al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, di un dipendente che presti la sua opera in maniera continuativa, laureato, e iscritto al relativo albo, in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria o in scienza delle produzioni animali o in scienza delle preparazioni alimentari.

Art 3.

(Riconoscimento degli intermediari) 1. Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi e i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I o le premiscele di additivi di c ui al capitolo 1.2. a) dell'allegato I devono essere riconosciuti. 2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli intermediari devono essere in possesso, secondo l'oggetto dell'attivita', dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I. 3. Il riconoscimento di cui al comma I e' revocato in caso di cessazione dell'attivita' o qualora l'intermediario non possegga piu' i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e non li ripristini entro il termine stabilito dall'autorita' competente. 4. Il riconoscimento di cui al comma I e' modificato qualora l'intermediario dimostri di avere la capacita' di dedicarsi ad attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha ottenuto il riconoscimento. 5. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento i riconoscimento di cui al comma l deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento.

Art 4.

Art.4 (Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari) 1. La domanda per ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata al Ministero della sanita'. 2. Il Ministero della sanita', entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo 11 dell'allegato 11, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al comma 1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto. 3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c). d), e) ed f) e di cui all'articolo 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio. 4. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato 11, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti e gli intermediari siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto. 5. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in base alla normativa previ gente l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tale attivita' puo' continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento. 6. Il Ministero della sanita', entro il 1› aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo Il dell'allegato Il, agli stabilimento; di cui al comma 5, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto. 7. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previ...

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