DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 80 - Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi

Coming into Force22 Aprile 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/07/000G0122/CONSOLIDATED/20000608
Enactment Date25 Febbraio 2000
Published date07 Aprile 2000
Official Gazette PublicationGU n.82 del 07-04-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita';

Vista la direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita';

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432;

Vista la decisione della Commissione europea 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalita' dei controlli veterinari da effettuare ai posti di ispezione frontalieri della Comunita' all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, e successive modifiche;

Vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonche' abrogazione della decisione 88/192/CEE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi e che sono introdotti in uno dei territori di cui all'allegato I.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, si intende per:

  1. prodotti: i prodotti di origine animale di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive

    modifiche, inclusi i sottoprodotti di origine animale non compresi

    nell'allegato II del trattato, nonche' i prodotti vegetali di cui

    all'articolo 27, comma 1, lettera b);

  2. controllo documentale: la verifica dei certificati o documenti veterinari o di altri documenti di accompagnamento della partita;

  3. controllo d'identita': la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri

    documenti previsti dalla legislazione veterinaria e il prodotto;

  4. controllo materiale: il controllo del prodotto stesso che comprende, eventualmente, verifiche dell'imballaggio e della

    temperatura nonche' prelievi di campioni e prove di laboratorio;

  5. interessato al carico: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformita' delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92

    del Consiglio, del 12 ottobre 1992, ha la responsabilita' dello

    svolgimento delle varie fasi, nelle quali la partita puo'

    trovarsi, previste dal citato regolamento nonche' il

    rappresentante di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, che

    assume tale responsabilita' per quanto riguarda il seguito

    riservato ai controlli previsti dal presente decreto;

  6. partita: una quantita' di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari o altri documenti

    previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso

    mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla

    stessa parte di esso;

  7. posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanita' riconosciuto dalla Comunita' europea

    per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti di cui alla

    lettera a) provenienti da Paesi terzi;

  8. importazione: la messa in libera pratica dei prodotti nonche' l'intenzione di messa in libera pratica dei prodotti ai sensi

    dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

  9. destinazione doganale: la destinazione doganale di cui all'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

  10. condizioni previste per l'importazione: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti

    da importare o, in assenza di tali norme, dalla normativa

    nazionale;

  11. veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero;

  12. autorita' competente: il Ministero della sanita'.

Art 3.

Adempimenti preliminari

  1. Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo possono essere introdotte nei territori di cui all'allegato I solo attraverso i posti d'ispezione frontalieri per essere sottoposte a controllo veterinario.

  2. Per i fini di cui al comma 1, l'interessato al carico deve fornire anticipatamente, al posto d'ispezione frontaliero presso il quale i prodotti saranno presentati le necessarie informazioni, alternativamente, mediante:

    1. compilazione, nelle parti a lui riservate, e consegna del certificato di cui all'articolo 5, comma 1;

    2. descrizione dettagliata della partita, anche per i prodotti di cui all'articolo 9 e di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), da

    fornire per iscritto o attraverso supporto informatico.

  3. Chiunque, su richiesta del veterinario ufficiale e' tenuto ad esibire i manifesti di bordo delle navi e degli aerei anche al fine della verifica della concordanza con le dichiarazioni e i documenti di cui al comma 2.

  4. Le autorita' doganali nella cui competenza territoriale ricade geograficamente il posto d'ispezione frontaliero ammettono la destinazione doganale delle partite in conformita' alle prescrizioni figuranti nel certificato di cui all'articolo 5, comma 1.

Art 4.

Controlli del veterinario ufficiale

  1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero, a controlli veterinari dei quali e' responsabile il veterinario ufficiale.

  2. Il veterinario ufficiale:

    1. sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 2, consulta:

      1) per ciascuna partita, quelle informatizzate ai sensi

      dell'allegato I della decisione 92/438/CEE;

      2) per le partite destinate ad essere importate in uno dei

      territori di cui all'allegato I, se necessario, oltre alla banca

      dati di cui al numero 1), la banca dati istituita in applicazione

      dell'allegato II della decisione 92/438/CEE;

    2. provvede alle operazioni necessarie alla gestione delle banche dati previste dalla decisione 92/438/CEE.

  3. Indipendentemente dalla destinazione doganale, il posto d'ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita a controllo documentale allo scopo di accertare:

    1. se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),

      corrispondono a quelle preventivamente comunicate ai sensi

      dell'articolo 3, comma 2;

    2. nel caso di importazione, se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari o negli altri documenti danno

      le necessarie garanzie sanitarie.

  4. Ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli da 9 a 15, il veterinario ufficiale esegue;

    1. il controllo d'identita' di ciascuna partita al fine di accertare che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei relativi

      certificati o documenti di accompagnamento. Tranne che per i

      prodotti sfusi di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n.

      674, il controllo d'identita' comprende:

      1) nel caso di prodotti di origine animale in container, la

      verifica dell'integrita' dei sigilli apposti dal veterinario

      ufficiale o altra autorita' competente, nel caso in cui

      l'apposizione sia richiesta dalla normativa comunitaria e della

      corrispondenza delle menzioni riportate a quelle figuranti sul

      documento o sul certificato di accompagnamento;

      2) negli altri casi:

    2. per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e

      della conformita' delle stampigliature, dei marchi ufficiali o

      dei marchi di salubrita' che identificano il Paese e lo

      stabilimento d'origine con quelli del certificato o del

      documento;

    3. per i prodotti imballati o confezionati, oltre a quanto

      previsto alla lettera a), il controllo dell'etichettatura

      specifica prevista dalla legislazione veterinaria;

    4. il controllo materiale di ciascuna partita, effettuato conformemente ai criteri di cui all'allegato III, al fine di:

      1) verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti previsti

      dalla normativa comunitaria specifica o, in sua assenza, da quella

      nazionale, e siano in condizioni idonee ad essere usati per gli

      scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento;

      2) procedere, secondo le frequenze stabilite in sede comunitaria:

    5. alle analisi di laboratorio da effettuarsi sul posto;

    6. ai prescritti prelievi dei campioni ufficiali da far

      analizzare al piu' presto.

Art 5.

Certificazione attestante il controllo

  1. Ultimati i controlli, il veterinario ufficiale rilascia un certificato conforme al modello di cui all'allegato B alla decisione 93/13/CEE, e successive modifiche, che ne attesta i risultati; 2. Il certificato di cui al comma 1 deve accompagnare la partita:

    1. finche' essa rimane sotto sorveglianza doganale; in tal caso, il certificato deve fare...

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