Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita';
Vista la direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita';
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432;
Vista la decisione della Commissione europea 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalita' dei controlli veterinari da effettuare ai posti di ispezione frontalieri della Comunita' all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, e successive modifiche;
Vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonche' abrogazione della decisione 88/192/CEE;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi e che sono introdotti in uno dei territori di cui all'allegato I.
Art
4.
Controlli del veterinario ufficiale
Ciascuna partita deve essere sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero, a controlli veterinari dei quali e' responsabile il veterinario ufficiale.
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Il veterinario ufficiale:
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sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 2, consulta:
1) per ciascuna partita, quelle informatizzate ai sensi
dell'allegato I della decisione 92/438/CEE;
2) per le partite destinate ad essere importate in uno dei
territori di cui all'allegato I, se necessario, oltre alla banca
dati di cui al numero 1), la banca dati istituita in applicazione
dell'allegato II della decisione 92/438/CEE;
provvede alle operazioni necessarie alla gestione delle banche dati previste dalla decisione 92/438/CEE.
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Indipendentemente dalla destinazione doganale, il posto d'ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita a controllo documentale allo scopo di accertare:
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se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),
corrispondono a quelle preventivamente comunicate ai sensi
dell'articolo 3, comma 2;
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nel caso di importazione, se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari o negli altri documenti danno
le necessarie garanzie sanitarie.
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Ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli da 9 a 15, il veterinario ufficiale esegue;
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il controllo d'identita' di ciascuna partita al fine di accertare che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei relativi
certificati o documenti di accompagnamento. Tranne che per i
prodotti sfusi di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n.
674, il controllo d'identita' comprende:
1) nel caso di prodotti di origine animale in container, la
verifica dell'integrita' dei sigilli apposti dal veterinario
ufficiale o altra autorita' competente, nel caso in cui
l'apposizione sia richiesta dalla normativa comunitaria e della
corrispondenza delle menzioni riportate a quelle figuranti sul
documento o sul certificato di accompagnamento;
2) negli altri casi:
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per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e
della conformita' delle stampigliature, dei marchi ufficiali o
dei marchi di salubrita' che identificano il Paese e lo
stabilimento d'origine con quelli del certificato o del
documento;
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per i prodotti imballati o confezionati, oltre a quanto
previsto alla lettera a), il controllo dell'etichettatura
specifica prevista dalla legislazione veterinaria;
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il controllo materiale di ciascuna partita, effettuato conformemente ai criteri di cui all'allegato III, al fine di:
1) verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti previsti
dalla normativa comunitaria specifica o, in sua assenza, da quella
nazionale, e siano in condizioni idonee ad essere usati per gli
scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento;
2) procedere, secondo le frequenze stabilite in sede comunitaria:
alle analisi di laboratorio da effettuarsi sul posto;
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ai prescritti prelievi dei campioni ufficiali da far
analizzare al piu' presto.
Art
5.
Certificazione attestante il controllo
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Ultimati i controlli, il veterinario ufficiale rilascia un certificato conforme al modello di cui all'allegato B alla decisione 93/13/CEE, e successive modifiche, che ne attesta i risultati; 2. Il certificato di cui al comma 1 deve accompagnare la partita:
finche' essa rimane sotto sorveglianza doganale; in tal caso, il certificato deve fare...