DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 194 - Attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Coming into Force25 Giugno 1988
End of Effective Date23 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/10/088G0232/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date17 Maggio 1988
Published date10 Giugno 1988
Official Gazette PublicationGU n.135 del 10-06-1988 - Suppl. Ordinario n. 50
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Viste le direttive CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, tutte indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 16 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanita'; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. Gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne destinati all'alimentazione umana sono regolati dalle norme del presente decreto.

  2. Sono esclusi dal presente decreto gli scambi intracomunitari relativi ai seguenti prodotti:

  1. estratti di carne, consomme' di carne e brodi di carne;

  2. salse di carne senza frammenti di carne;

  3. ossa intere frantumate o macinate, peptoni di carne, gelatine animali, farine di carni, cotenne in polvere, plasma sanguigno essiccato, proteine cellulari, estratti di ossa, prodotti analoghi;

  4. grassi fusi provenienti da tessuti animali;

  5. stomaci, vesciche, budella pulite e lavate, salati o essiccati.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 537

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  1. prodotti a base di carne: i prodotti elaborati a partire da carne o con carne, sottoposta ad uno o piu' dei trattamenti di cui alla lettera d), sempreche' si verifichino le condizioni prescritte dall'allegato A, capitolo V, punto 26. Non sono considerati prodotti a base di carne le carni che sono state trattate soltanto col freddo;

  2. carni: tutte le parti, dichiarate incondizionatamente atte al consumo alimentare umano, degli animali domestici della specie bovina, suina, ovina, caprina, dei solipedi domestici (cavalli, asini, muli, bardotti) nonche' dei volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anatre ed oche);

  3. carni fresche: le carni che non hanno subito alcun trattamento diretto ad assicurare la loro conservazione, ad eccezione dell'azione del freddo comunque applicata;

  4. trattamento: la salatura, la salagione, l'essiccazione, l'affumicatura, la stagionatura, il riscaldamento delle carni fresche associate o no ad altre derrate alimentari oppure la combinazione di questi procedimenti;

  5. trattamento completo: il trattamento di cui all'allegato A, capitolo V, punto 27, i cui effetti sono sufficienti a garantire le successiva salubrita' dei prodotti in condizioni normali di temperatura ambiente;

  6. trattamento incompleto: il trattamento che non soddisfa i requisiti previsti per il trattamento completo;

  7. salatura: l'aggiunta di sale alimentare;

  8. salagione: la fase successiva alla salatura applicabile per i prodotti di cui all'art. 8, comma 3, in cui si attua, a temperatura di refrigerazione, la diffusione del sale in tutta la massa carnea;

  9. essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidita';

  10. affumicatura: il trattamento con il fumo di legna o di vegetali legnosi o parti di essi alla stato naturale, ad esclusione di legna o vegetali, impregnati, colorati, incollati, dipinti o trattati in modo analogo;

  11. stagionatura: il trattamento completo delle carni crude salate applicato in condizioni climatiche suscettibili di determinare, nel corso di una lenta e graduale diminuzione di umidita', l'evolversi di fenomeni fermentativi e enzimatici naturali, tali da comportare, nel tempo, modificazioni che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e da garantire la conservazione e la salubrita' in condizioni normali di temperatura ambiente;

  12. riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umido;

  13. Paese di spedizione: lo Stato membro dal quale i prodotti a base di carne sono spediti in altro Stato membro;

  14. Paese di destinazione: lo Stato membro cui sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da altro Stato membro;

  15. partita: il quantitativo di prodotti a base di carne, accompagnato da uno stesso certificato sanitario;

  16. preimballaggio: l'operazione destinata a realizzare la protezione di un prodotto a base di carne consistente nel porre il prodotto in un involucro o in un contenitore che lo avvolga interamente o parzialmente ma comunque in modo che il quantitativo non possa essere modificato senza aprire o alterare palesemente l'involucro o il contenitore;

  17. imballaggio: l'operazione consistente nel porre in un contenitore uno o piu' prodotti a base di carne preimballati o no.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 537

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 3.
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai prodotti alimentari, contenenti carni o prodotti a base di carne in quantita' non superiore al 10% in peso del prodotto finito, inteso come prodotto pronto per il consumo dopo la preparazione effettuata secondo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore con le deroghe di cui all'art. 11, comma 2, all'art. 14, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e all'art. 15, commi 4 e 5.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 537

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 4.
  1. I prodotti a base di carne devono, salvo quanto previsto dall'art. 6, essere preparati con carni fresche eventualmente associate ad altri prodotti alimentari, condimenti e additivi consentiti dalle norme vigenti, ovvero con altri prodotti a base di carne rispondenti ai requisiti previsti dal presente decreto.

  2. Per la preparazione dei prodotti di cui al comma 1 devono essere utilizzate le carni fresche:

    1. rispondenti alle norme di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, se provenienti dall'area comunitaria;

    2. rispondenti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, se provenienti da un Paese terzo.

  3. Nella preparazione dei prodotti a base di carne possono essere impiegate altresi' le carni fresche di volatili da cortile (quali polli, tacchini, faraone, anatre ed oche) provenienti da un Paese terzo, in conformita' dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, purche' la loro preparazione sia effettuata con le modalita' previste dal presente decreto. Gli scambi intracomunitari dei prodotti ottenuti da tali carni, che non devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato A, capitolo VII, sono soggetti alla normativa sanitaria vigente in ciascuno Stato membro importatore.

  4. Le carni fresche utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne sono soggette alle prescrizioni di cui all'allegato A, capitolo III.

  5. Nella preparazione dei prodotti a base di carne e' vietato l'impiego di carni suine infestate da trichine.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 537

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 5.
  1. I prodotti a base di carne devono essere preparati mediante procedimenti di riscaldamento, salatura, essiccazione, stagionatura e affumicatura anche combinati fra loro, da effettuarsi, ove necessario, in condizioni microclimatiche particolari.

  2. I prodotti di cui al comma 1 sono soggetti, in relazione al trattamento subito, alle disposizioni contenute nell'allegato A, capitolo V.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 537

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 6.
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), possono essere utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne le carni fresche che non rispondono alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, a condizione che:

    1. siano bollate conformemente alle prescrizioni contenute nel capitolo I dell'allegato C;

    2. siano ottenute, sezionate, trasportate o immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle altre carni destinate agli scambi intracomunitari di carni fresche;

    3. siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego nella preparazione dei prodotti a base di carne, destinati agli scambi intracomunitari, preparati con le carni fresche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4;

    4. abbiano subito uno dei...

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