Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Viste le direttive del Consiglio CEE n. 72/462 del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi e n. 77/96 del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;
Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;.
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita' e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Le norme del presente decreto disciplinano le importazioni in Italia dai Paesi terzi di:
animali domestici da allevamento, da produzione o da macello della specie bovina e suina;
carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, suina, ovina e caprina nonche' di solipedi domestici.
Le norme del presente decreto non si applicano:
-
agli animali provenienti da Paesi terzi confinanti con l'Italia introdotti nel territorio nazionale in prossimita' della frontiera per ragioni di pascolo o di lavoro temporanei.
L'introduzione di tali animali resta regolata dagli appositi accordi stipulati con i Paesi interessati;
alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori destinate al loro consumo personale nonche' alle carni che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati e prive di qualsiasi carattere commerciale, purche' la quantita' trasportata non superi un chilogrammo per persona e a condizione che provengano da un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 3 e per il quale non siano stati adottati divieti all'importazione ai sensi dell'art. 25;
-
alle carni destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali, a condizione che tali carni non vengano scaricate dai mezzi di trasporto.
Queste carni possono essere scaricate per essere trasferite ad un altro mezzo di trasporto che effettua trasporti internazionali; il trasferimento deve avvenire sotto controllo doganale.
Qualora per altre esigenze particolari sia necessario lo scarico di dette carni, le stesse devono essere distrutte sotto controllo doganale e dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
I rifiuti di cucina scaricati dai mezzi di trasporto internazionali devono essere sempre distrutti sotto controllo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Viste le direttive del Consiglio CEE n. 72/462 del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi e n. 77/96 del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;
Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;.
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita' e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 MARZO 1992 N. 231
Art
2.
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.
Inoltre si intende per:
a) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita' centrale competente di un Paese terzo e per l'Italia i veterinari di confine, porto e aeroporto di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
b) Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali o carni fresche provenienti da un Paese terzo;
c) Paese terzo: Paese non appartenente alla Comunita' economica europea;
d) importazione: l'introduzione in Italia di animali o di carni fresche provenienti da Paesi terzi;
e) azienda: il complesso agricolo, industriale o commerciale ufficialmente controllato, situato nel territorio di un Paese terzo, nel quale sono tenuti o abbeverati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;
f) animali da macello: gli animali delle specie bovina e suina destinati ad essere condotti direttamente al macello subito dopo l'arrivo in Italia;
g) animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera e), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte o di carne o al lavoro;
h) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo I;
i) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate all'allegato A, capitolo 11, sezione A, punto 1;
l) allevamento bovino indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo 11, sezione B, punto 2;
m) animale della specie suina indenne da brucellosi: l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II, sezione B, punto 1;
n) allevamento suino indenne da brucellosi: l'allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II, sezione B, punto 1;
o) zona indenne da epizoozia: zona in cui, in base a constatazioni ufficiali, gli animali non risultano essere stati colpiti da nessuna delle malattie contagiose dell'elenco stabilito dal Ministro della sanita' con propria ordinanza in conformita' a quanto disposto dalla lettera m) dell'art. 2 della direttiva n. 72/462/CEE;
p) carni: tutte le parti adatte al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonche' dei solipedi domestici;
q) carni fresche: carni che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione, eccezion fatta per l'azione del freddo comunque applicata e comprendendo quindi in tale dizione anche le carni congelate;
r) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle estremita' degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle e inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento;
s) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera r), anche se sono in connessione naturale con la carcassa;
t) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;
u) mezzi di trasporto: parti riservate al carico negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, nei mezzi di trasporto aerei, nonche' le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo ed aereo;
v) partita: quantita' di carni o numero di animali accompagnati dallo stesso certificato;
w) stabilimento: macello, laboratorio di sezionamento o deposito frigorifero situato al di fuori del macello o del laboratorio di sezionamento, riconosciuti in conformita' dell'art. 12;
z) esame trichinoscopico: esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche degli animali della specie suina.