DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 231 - Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina

Coming into Force03 Aprile 1992
Published date19 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/19/092G0260/CONSOLIDATED/20070411
Enactment Date01 Marzo 1992
Official Gazette PublicationGU n.66 del 19-03-1992 - Suppl. Ordinario n. 56
CAPO I ((Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina))
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;

Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 e 91/266/CEE del 21 maggio 1991 relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Visti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il presente regolamento disciplina l'importazione da Paesi terzi:

    1. di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina;

    2. di carni fresche provenienti da animali domestici appartenenti alla specie bovina compresi i bufali, suina, ovina e caprina, nonche' da solipedi domestici;

    3. di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici.

  2. Il presente regolamento, non si applica:

    1. agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimita' della frontiera italiana;

    2. alle carni, purche' in quantita' non superiore ad un chilogrammo per persona, al seguito dei viaggiatori o costituenti piccole spedizioni destinate ai privati;

    3. alle carni destinate ad essere consumate dal personale e dai passeggeri a bordo di mezzi di trasporti internazionali.

  3. Le carni di cui al comma 2, lettera c) e i rifiuti di cucina scaricati da un mezzo di trasporto internazionale devono essere distrutti sotto controllo dell'autorita' sanitaria competente per territorio; non si ricorre alla distruzione quando le carni, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, vengono trasbordate da un mezzo di trasporto internazionale ad un altro.

  4. I controlli di polizia sanitaria stabiliti con il presente regolamento per gli animali si applicano al loro ingresso nel territorio comunitario sia a quelli destinati ai Paesi della Comunita' sia a quelli in transito.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;

Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 e 91/266/CEE del 21 maggio 1991 relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina; Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Visti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1

  1. Il presente regolamento disciplina l'importazione da Paesi terzi:

    a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina ;

    1. di carni fresche provenienti da animali domestici appartenenti alla specie bovina compresi i bufali, suina, ovina e caprina, nonche' da solipedi domestici;

    2. di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici.

  2. Il presente regolamento, non si applica:

    1. agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimita' della frontiera italiana;

    2. alle carni, purche' in quantita' non superiore ad un chilogrammo per persona, al seguito dei viaggiatori o costituenti piccole spedizioni destinate ai privati;

    3. alle carni destinate ad essere consumate dal personale e dai passeggeri a bordo di mezzi di trasporti internazionali.

  3. Le carni di cui al comma 2, lettera c) e i rifiuti di cucina scaricati da un mezzo di trasporto internazionale devono essere distrutti sotto controllo dell'autorita' sanitaria competente per territorio; non si ricorre alla distruzione quando le carni, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, vengono trasbordate da un mezzo di trasporto internazionale ad un altro.

  4. I controlli di polizia sanitaria stabiliti con il presente regolamento per gli animali si applicano al loro ingresso nel territorio comunitario sia a quelli destinati ai Paesi della Comunita' sia a quelli in transito.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. veterinario ufficiale: il veterinario degli uffici veterinari di confine, o quello designato dall'autorita' centrale competente di un Paese terzo;

    2. paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali o carni fresche provenienti da un Paese terzo;

    3. Paese terzo: quello considerato tale dalla Comunita' economica europea;

    4. importazione: l'introduzione nel territorio comunitario di animali o di carni fresche provenienti da Paesi terzi;

    5. azienda: il complesso agricolo, industriale o commerciale ufficialmente controllato, situato nel territorio di un Paese terzo, nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

    6. zona indenne da epizoozia: zona in cui, in base a constatazioni ufficiali, gli animali non risultano essere stati colpiti da alcuna delle malattie contagiose comprese nell'elenco stabilito dalla Comunita' economica europea, per il periodo ed entro il raggio definiti dalla Comunita' medesima.

  2. Per le altre definizioni valgono, ove necessario, quelle di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, e successive modificazioni.

  3. L'allegato I citato nel presente regolamento e' l'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47

Art 3.
  1. L'importazione di animali e carni di cui all'art. 1 e' consentita soltanto in provenienza da quei Paesi iscritti nell'elenco stabilito dalla Comunita' economica europea e pubblicato nella Gazzeta Ufficiale delle Comunita europee.

  2. L'importazione di carni fresche e' consentita soltanto in provenienza da stabilimenti compresi negli elenchi adottati dalla Comunita' economica europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

  3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47

CAPO II Importazione di animali delle specie bovina e suina
Art 4.
  1. E' autorizzata l'importazione di animali della specie bovina e suina soltanto da quei Paesi terzi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, che:

    1. sono indenni dalle seguenti malattie nei cui confronti gli animali sono recettivi:

      1) da dodici mesi, da peste bovina, da afta epizootica da virus esotico, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da febbre catarrale ovina, da peste suina africana e da paralisi contagiosa dei suini ovvero morbo di Teschen;

      2) da sei mesi, da stomatite vescicolare contagiosa;

    2. non hanno proceduto da dodici mesi a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a), numero 1).

  2. Ferme restando le condizioni previste al comma 1, l'importazione e' consentita tenendo anche conto delle disposizioni comunitarie riguardanti:

    1. norme di polizia sanitaria stabilite...

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