Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;
Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 e 91/266/CEE del 21 maggio 1991 relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;
Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Visti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
-
Il presente regolamento disciplina l'importazione da Paesi terzi:
di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina;
di carni fresche provenienti da animali domestici appartenenti alla specie bovina compresi i bufali, suina, ovina e caprina, nonche' da solipedi domestici;
di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici.
-
Il presente regolamento, non si applica:
agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimita' della frontiera italiana;
alle carni, purche' in quantita' non superiore ad un chilogrammo per persona, al seguito dei viaggiatori o costituenti piccole spedizioni destinate ai privati;
alle carni destinate ad essere consumate dal personale e dai passeggeri a bordo di mezzi di trasporti internazionali.
Le carni di cui al comma 2, lettera c) e i rifiuti di cucina scaricati da un mezzo di trasporto internazionale devono essere distrutti sotto controllo dell'autorita' sanitaria competente per territorio; non si ricorre alla distruzione quando le carni, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, vengono trasbordate da un mezzo di trasporto internazionale ad un altro.
I controlli di polizia sanitaria stabiliti con il presente regolamento per gli animali si applicano al loro ingresso nel territorio comunitario sia a quelli destinati ai Paesi della Comunita' sia a quelli in transito.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;
Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 e 91/266/CEE del 21 maggio 1991 relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina; Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Visti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1
-
Il presente regolamento disciplina l'importazione da Paesi terzi:
a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina ;
di carni fresche provenienti da animali domestici appartenenti alla specie bovina compresi i bufali, suina, ovina e caprina, nonche' da solipedi domestici;
di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici.
-
Il presente regolamento, non si applica:
agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimita' della frontiera italiana;
alle carni, purche' in quantita' non superiore ad un chilogrammo per persona, al seguito dei viaggiatori o costituenti piccole spedizioni destinate ai privati;
alle carni destinate ad essere consumate dal personale e dai passeggeri a bordo di mezzi di trasporti internazionali.
Le carni di cui al comma 2, lettera c) e i rifiuti di cucina scaricati da un mezzo di trasporto internazionale devono essere distrutti sotto controllo dell'autorita' sanitaria competente per territorio; non si ricorre alla distruzione quando le carni, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, vengono trasbordate da un mezzo di trasporto internazionale ad un altro.
I controlli di polizia sanitaria stabiliti con il presente regolamento per gli animali si applicano al loro ingresso nel territorio comunitario sia a quelli destinati ai Paesi della Comunita' sia a quelli in transito.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47