DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2007, n. 47 - Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE

Coming into Force26 Aprile 2007
Enactment Date31 Gennaio 2007
Published date11 Aprile 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/04/11/007G0061/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.84 del 11-04-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2005), ed in particolare gli articoli 1 e 3;

Vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sani-taria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, recante regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, delle specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista la decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei Paesi terzi e delle parti di territorio dei Paesi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 novembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili all'introduzione e al transito nella Comunita' degli ungulati vivi di cui all'allegato I.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea e i territori degli Stati membri ai quali non si applicano le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

  2. Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una parte di un Paese terzo in provenienza dal quale e' autorizzata l'introduzione nella Comunita' degli ungulati di cui all'allegato I, in quanto presente nell'elenco predisposto in sede comunitaria ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, o nelle sue successive modificazioni;

  3. veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati dall'amministrazione veterinaria di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;

  4. ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.

Art 3.

Controlli dei posti di ispezione frontaliera

  1. Il personale veterinario dei posti d'ispezione frontaliera, di seguito denominati: PIF, di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, permette l'introduzione e il transito degli ungulati solo se provengono da un Paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato e se gli animali sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli veterinari previsti dal medesimo decreto legislativo n. 93 del 1993 e dalla decisione 97/794/CEE della Commissione, del 12 novembre 1997, ai fini del rilascio del Documento veterinario comune di entrata (DVCE animali) di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni.

  2. Prima di permettere l'introduzione o il transito degli ungulati il personale veterinario dei PIF, nell'ambito dei controlli veterinari ad esso demandati, deve in ogni caso verificare:

    1. che l'autorizzazione del Paese terzo non e' sospesa, revocata e sottoposta a limitazioni;

    2. l'assenza di provvedimenti e disposizioni che vietino, limitino o sospendano, anche temporaneamente, l'introduzione o il transito degli ungulati.

  3. Il personale veterinario dei PIF consente l'introduzione o il transito anche degli animali autorizzati in deroga in sede comunitaria.

Art 4.

Certificazioni veterinarie

  1. Il personale veterinario dei PIF deve verificare, per ogni partita di animali presentata per l'introduzione o il transito, l'esistenza di un certificato veterinario conforme ai requisiti di cui all'allegato II.

  2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di salute degli animali, compresi quelli specifici, ove previsti, sono rispettati. Nel caso di riconoscimento dell'equivalenza, in materia di salute degli animali, delle disposizioni applicate dal Paese terzo rispetto a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, il certificato veterinario puo' attestare anche solo l'esistenza di detta equivalenza.

  3. Il certificato veterinario puo' comprendere dichiarazioni richieste in materia di certificazione da altri atti comunitari relativi alla salute pubblica, alla salute degli animali e al benessere degli animali.

Art 5.

Personale del Ministero della salute da impiegare in occasione di ispezioni e controlli disposti dalla Comunita' europea presso Paesi terzi

  1. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero della salute individua tra il proprio personale gli esperti in sanita' animale, profilassi internazionale veterinaria o nelle procedure di controllo alle importazioni di animali e prodotti di origine animale che possono partecipare, insieme agli esperti della stessa Commissione e con spese ad integrale carico di quest'ultima, alle attivita' di ispezione o controllo nei Paesi terzi.

Art 6.

Spese per l'applicazione delle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o del transito di ungulati

  1. Le spese relative alle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza...

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