DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 633 - Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

Coming into Force02 Gennaio 1997
Enactment Date12 Novembre 1996
Published date18 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/18/096G0657/CONSOLIDATED/20150613
Official Gazette PublicationGU n.296 del 18-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 222
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la direttiva 92/65/CEE, del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e tenuto conto delle modifiche apportate dalla decisione 95/176/CEE della Commissione del 6 aprile 1995;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che si applicano agli scambi e alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a normative comunitarie specifiche di polizia sanitaria.

  2. Sono fatte salve le disposizoni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della convezione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

  3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.

  4. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni previste all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la direttiva 92/65/CEE, del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e tenuto conto delle modifiche apportate dalla decisione 95/176/CEE della Commissione del 6 aprile 1995;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F.

  1. Sono fatte salve le disposizoni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della convezione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

  2. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.

  3. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni previste all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto- legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. "scambi": gli scambi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes- sive modifiche;

    2. "animali": esemplari appartenenti alle specie di animali diverse da quelle disciplinate da specifiche normative sanitarie comunitarie;

    3. "organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto": qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o piu' specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca;

    4. "malattie soggette a denuncia": le malattie incluse nell'allegato A;

    5. "autorita' competente": quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes- sive modifiche.

  2. Ai fini del presente decreto si applicano per analogia le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonche' all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. "scambi": gli scambi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes- sive modifiche;

    2. "animali": esemplari appartenenti alle specie di animali diverse da quelle disciplinate da specifiche normative sanitarie comunitarie;

    3. "organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto": qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o piu' specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca;

    4. "malattie soggette a denuncia": le malattie incluse nell'allegato A;

    5. "autorita' competente": quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes- sive modifiche.

    ((e-bis) "veterinario ufficiale" quello definito dall'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013;

    e-ter) "veterinario autorizzato" quello autorizzato dall'organismo competente a svolgere specifiche attivita' conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad atti adottati ai sensi dello stesso regolamento.))

  2. Ai fini del presente decreto si applicano per analogia le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonche' all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti.

Art 3.

Limitazione agli scambi

  1. Ai fini degli scambi degli animali e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre ai divieti ed alle limitazioni stabiliti per ragioni di polizia sanitaria dal presente decreto, si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni e, in particolare, dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate in sede comunitaria.

Art 4.

Condizioni generali per gli scambi

  1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 19, gli animali di cui agli articoli da 5 a 10 possono essere oggetto di scambi soltanto se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per ogni singola specie e provengono da una azienda o esercizio commerciale soggetti a registrazione previo impegno dei loro responsabili a:

    1. far visitare regolarmente gli animali;

    2. denunciare, oltre che le malattie di cui all'allegato A, soggette a denuncia obbligatoria, anche quelle di cui all'allegato B per le quali e' stato istituito un programma nazionale di lotta o sorveglianza;

    3. rispettare le specifiche misure di lotta contro le malattie di cui all'allegato B, che hanno formato oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza approvato in sede comunitaria, comprese le eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi;

    4. immettere in commercio solo animali esenti da sintomi di malattie e che provengono da aziende o zone che non sono oggetto di restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per i quali non e' prescritto che siano accompagnati dal certificato sanitario o dal documento commerciale di cui agli articoli da 5 a 11, immetterli sul mercato solo se accompagnati da un'autocertificazione attestante che gli animali non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattie e che l'azienda non e' stata sottoposta a misure restrittive di...

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