Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la direttiva 92/65/CEE, del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e tenuto conto delle modifiche apportate dalla decisione 95/176/CEE della Commissione del 6 aprile 1995;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che si applicano agli scambi e alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a normative comunitarie specifiche di polizia sanitaria.
Sono fatte salve le disposizoni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della convezione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.
Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.
Sono fatte salve, altresi', le disposizioni previste all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la direttiva 92/65/CEE, del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e tenuto conto delle modifiche apportate dalla decisione 95/176/CEE della Commissione del 6 aprile 1995;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F.
Sono fatte salve le disposizoni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della convezione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.
Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.
Sono fatte salve, altresi', le disposizioni previste all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto- legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Art
4.
Condizioni generali per gli scambi
-
Oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 19, gli animali di cui agli articoli da 5 a 10 possono essere oggetto di scambi soltanto se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per ogni singola specie e provengono da una azienda o esercizio commerciale soggetti a registrazione previo impegno dei loro responsabili a:
far visitare regolarmente gli animali;
denunciare, oltre che le malattie di cui all'allegato A, soggette a denuncia obbligatoria, anche quelle di cui all'allegato B per le quali e' stato istituito un programma nazionale di lotta o sorveglianza;
rispettare le specifiche misure di lotta contro le malattie di cui all'allegato B, che hanno formato oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza approvato in sede comunitaria, comprese le eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi;
immettere in commercio solo animali esenti da sintomi di malattie e che provengono da aziende o zone che non sono oggetto di restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per i quali non e' prescritto che siano accompagnati dal certificato sanitario o dal documento commerciale di cui agli articoli da 5 a 11, immetterli sul mercato solo se accompagnati da un'autocertificazione attestante che gli animali non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattie e che l'azienda non e' stata sottoposta a misure restrittive di...