DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1993, n. 2 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione

Coming into Force13 Gennaio 1993
Published date12 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/12/093G0008/CONSOLIDATED/19981214
Enactment Date12 Gennaio 1993
Official Gazette PublicationGU n.8 del 12-01-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 3626/82/CEE del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 3418/83/CEE del 28 novembre 1983;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Vista la raccomandazione, approvata dalla segreteria CITES nel corso della ventottesima sessione del comitato permanente, di non accettare od emettere documenti CITES per merci con provenienza o destinazione Italia;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare ed integrare le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, al fine di adempiere alle specifiche prescrizioni che sono state imposte allo Stato italiano dalla segreteria CITES per la revoca delle sanzioni interdittive, nonche' di superare le difficolta' che si sono manifestate in sede di prima applicazione della legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi re- gime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di spe- cie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:

    1. arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

    2. in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

  2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto e' stato acquistato, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

  3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 e' consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VIII, par. 3, della convenzione di Washington".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 3626/82/CEE del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 3418/83/CEE del 28 novembre 1983;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Vista la raccomandazione, approvata dalla segreteria CITES nel corso della ventottesima sessione del comitato permanente, di non accettare od emettere documenti CITES per merci con provenienza o destinazione Italia;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare ed integrare le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, al fine di adempiere alle specifiche prescrizioni che sono state imposte allo Stato italiano dalla segreteria CITES per la revoca delle sanzioni interdittive, nonche' di superare le difficolta' che si sono manifestate in sede di prima applicazione della legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi re- gime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:

    1. arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

    2. in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

  2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1 effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto e' stato acquistato, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

  3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, e' consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, della convenzione di Washington".

Art 2.
  1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi re- gime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di spe- cie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:

    1. arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni;

    2. in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

  2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni".

Art 2.
  1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi re- gime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di spe- cie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:

    a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

    1. in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

  2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza...

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