LEGGE 19 dicembre 1975, n. 874 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973

Coming into Force10 Marzo 1976
Enactment Date19 Dicembre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/02/24/075U0874/ORIGINAL
Published date24 Febbraio 1976
Official Gazette PublicationGU n.49 del 24-02-1976 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXII della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 dicembre 1975 LEONE MORO - RUMOR - MARCORA - GIOIA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

CONVENTION on international trade in endangered species of wild fauna and flora

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE

sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Gli Stati Contraenti,

riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varieta' un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;

riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatica;

riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale e' essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;

convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo:

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano:

  1. "Specie": ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato;

  2. "Specimen":

  3. qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;

    ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle Appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta Appendice;

    iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'Appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice II o nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette Appendici;

  4. "Commercio": l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;

  5. "Riesportazione": l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato;

  6. "Introduzione con provenienza dal mare": il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;

  7. "Autorita' scientifica": un'autorita' scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;

  8. "Autorita' Amministrativa": un'autorita' amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;

  9. "Parte": uno Stato per il quale la presente Convenzione e' entrata in vigore.

ARTICOLO II - Principi fondamentali
  1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora piu' in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.

  2. L'Appendice II comprende:

    1. tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;

    2. certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).

  3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

  4. Le Parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO III - Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice I
  1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice I dovra' essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

  2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sara' concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:

    1. un'Autorita' Scientifica dello Stato di esportazione avra' emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;

    2. un'Autorita' Amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che lo specimen non e' stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

    3. un'Autorita' Amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;

    4. un'Autorita' Amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che un permesso di importazione e' stato accordato per il suddetto specimen.

  3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:

    1. un'Autorita' Scientifica dello Stato di importazione avra' emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie;

    2. un'Autorita' Scientifica dello Stato di importazione avra' la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;

    3. un'Autorita' Amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sara' utilizzato per fini principalmente commerciali.

  4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

    1. un'Autorita' Amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che lo specimen e' stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;

    2. un'Autorita' amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;

    3. un'Autorita' Amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che un permesso di importazione e' stato accordato per qualunque specimen vivente.

  5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggettata alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'Autorita' Amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen e' stato introdotto. Il detto certificato dovra' soddisfare alle condizioni seguenti:

    1. una Autorita' scientifica dello Stato, nel quale lo specimen e' stato introdotto...

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