DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 555 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura

Coming into Force19 Febbraio 1993
End of Effective Date25 Settembre 2008
Published date04 Febbraio 1993
Enactment Date30 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/02/04/093G0059/CONSOLIDATED/20080925
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1993 - Suppl. Ordinario n. 12
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2008, N. 148

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;

b) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;

c) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;

d) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati alla commercializzazione;

e) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato C, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6;

f) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5;

g) laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali;

h) servizio ufficiale: il servizio veterinario competente;

i) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;

l) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalita' di commercializzazione nella Comunita', esclusa la vendita al dettaglio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2008, N. 148

Capo II IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI D'ACQUACOLTURA DELLA COMUNITA'
Art 3.
  1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali:

    1. non presentano segni clinici di malattia il giorno del carico;

    2. non devono essere destinati alla distruzione o alla uccisione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia prevista all'allegato A;

    3. non provengono da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non sono venuti a contatto di animali di tali aziende.

  2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati alla riproduzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1.

  3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettera a).

Art 3.
  1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali:

    1. non presentano segni clinici di malattia il giorno del carico;

    2. non devono essere destinati alla distruzione o alla uccisione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia prevista all'allegato A;

    c) non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto del regolamento di attuazione della direttiva 93/53 recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci.

  2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati alla riproduzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1.

  3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettera a).

    4. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione della direttiva 93/53 per quanto concerne la lotta contro talune malattie dei pesci ed in particolare le malattie di cui all'elenco I.

Art 3.
  1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali:

    1. non presentano segni clinici di malattia il giorno del carico; b) non devono essere destinati alla distruzione o alla uccisione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia prevista all'allegato A;

    2. non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto del regolamento di attuazione della direttiva 93/53 recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci.2

  2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati alla riproduzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1.

  3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettera a).

  4. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione della direttiva 93/53 per quanto concerne la lotta contro talune malattie dei pesci ed in particolare le malattie di cui all'elenco I.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2008, N. 148

Art 4.
  1. Gli animali d'acquacoltura devono essere inviati senza ritardo al luogo di destinazione con mezzi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorra, disinfettati con un prodotto autorizzato.

  2. Se nel trasporto via terra si utilizza acqua, i veicoli devono essere predisposti in modo che l'acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto. Quest'ultimo deve essere effettuato garantendo un'efficace protezione dello stato sanitario degli animali d'acquacoltura, in particolare con il ricambio dell'acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondono ai requisiti prescritti dall'allegato D.

  3. Il Ministro della sanita' compila un'elenco dei luoghi riconosciuti ai sensi del comma 2 e lo comunica alla Commissione della Comunita' europea, in seguito denominata Commissione.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2008, N. 148

Art 5.
  1. Per ottenere la qualifica di "zona riconosciuta" relativamente ad una o piu' malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, il Ministero della sanita' invia alla Commissione la documentazione relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.B, II.B o III.B, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.C, II.C o III.C.

  2. Il Ministero della sanita' puo' sospendere il riconoscimento di una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, e ne informa la Commissione ai fini della revoca.

  3. Il Ministero della sanita' comunica alle regioni ed alle prov- ince autonome di Trento e Bolzano l'elenco delle zone riconosciute redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione.

Art 5.
  1. Per ottenere la qualifica di "zona riconosciuta" relativamente ad una o piu' malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, il Ministero della sanita' invia alla Commissione la documentazione relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.B, II.B o III.B, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.C, II.C o III.C.

  2. Il Ministero della sanita' puo' sospendere il riconoscimento di una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, e ne informa la Commissione ai fini della revoca.

  3. Il Ministero della sanita' comunica alle regioni ed alle prov- ince autonome di Trento e Bolzano l'elenco delle zone riconosciute redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione.

4. Il riconoscimento della zona, qualora sia stato revocato ai sensi del comma 2, viene ripristinato secondo la procedura comunitaria...

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