Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
Vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.
Art
2.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;
b) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;
c) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;
d) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati alla commercializzazione;
e) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato C, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6;
f) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5;
g) laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali;
h) servizio ufficiale: il servizio veterinario competente;
i) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;
l) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalita' di commercializzazione nella Comunita', esclusa la vendita al dettaglio.