DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 148 - Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

Coming into Force26 Settembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/09/25/008G0170/CONSOLIDATED/20141107
Enactment Date04 Agosto 2008
Published date25 Settembre 2008
Official Gazette PublicationGU n.225 del 25-09-2008 - Suppl. Ordinario n. 225
Capo I Oggetto, campo di applicazione e definizioni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento concernente attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura;

Visto Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo stabiliscono:

  1. le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti;

  2. le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorita' sanitarie competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura;

  3. le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici.

  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali conserva la facolta' di adottare misure piu' rigorose nel settore oggetto dell'articolo 14 e del capo V, purche' tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo non si applica:

    1. agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale;

    2. agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare;

    3. agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari.

  2. Il capo II, il capo III, sezioni da I a IV, ed il capo VII non si applicano agli animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti:

    1. se non vi e' contatto diretto con il sistema idrico territoriale;

    2. se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico.

  3. Le disposizioni del presente decreto legislativo fanno salve le disposizioni in materia di conservazione delle specie o di introduzione di specie allogene.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

    1. acquacoltura: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di la' delle capacita' naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprieta' di una o piu' persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

    2. animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi gameti: uova e sperma, allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica ad esse destinati;

    3. impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o piu' attivita' connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquacoltura;

    4. responsabile dell'impresa di acquacoltura: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo;

    5. animali acquatici:

      1) i pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alla superclasse gnathostomata (classe Chondrichthyes e Osteichthyes);

      2) i molluschi appartenenti al phylum Mollusca;

      3) i crostacei appartenenti al subphylum Crustacea;

    6. stabilimento di lavorazione autorizzato: ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per l'attivita' di lavorazione per il consumo umano di animali d'acquacoltura, ed autorizzata ai sensi degli articoli 4 e 6;

    7. responsabile dello stabilimento di lavorazione autorizzato: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nello stabilimento di lavorazione autorizzato sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo;

    8. azienda: ogni locale, ogni area delimitata o impianto gestiti da un'impresa di acquacoltura per allevarvi animali d'acquacoltura in attesa della loro commercializzazione, compresi i laghetti di pesca sportiva direttamente connessi ai bacini idrici naturali; sono escluse le aziende in cui sono tenuti temporaneamente, prima di essere abbattuti, senza nutrirli, animali acquatici selvatici raccolti o catturati ai fini del consumo umano;

    9. allevamento: l'allevamento di animali d'acquacoltura in un'azienda, in una zona, o in una zona destinata alla molluschicoltura;

    10. zona destinata a molluschicoltura: la zona di produzione o di stabulazione in cui tutte le imprese di acquacoltura esercitano le loro attivita' nel quadro di un sistema di biosicurezza comune;

    11. animali acquatici ornamentali: gli animali acquatici tenuti, allevati o commercializzati a puri scopi ornamentali;

    12. immissione sul mercato: la commercializzazione di animali di acquacoltura, compresa l'offerta di vendita o ogni altra forma di cessione, gratuita o a pagamento, nonche' ogni altra forma di movimentazione;

    13. zone di produzione: aree di acqua dolce, di mare, di...

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