DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 146 - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Coming into Force09 Maggio 2001
Published date24 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/24/001G0202/CONSOLIDATED/20081104
Enactment Date26 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.95 del 24-04-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

Vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il protocollo allegato all'atto finale del trattato dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale;

Vista la decisione 2000/50/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili alle ispezioni negli allevamenti;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

    2. proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli animali;

    3. autorita' competente: il Ministero della sanita' e le autorita' sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

  3. Il presente decreto non si applica agli animali:

    1. che vivono in ambiente selvatico;

    2. destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attivita' culturali o sportive;

    3. da sperimentazione o da laboratorio;

    4. invertebrati.

Art 2.

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

  1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

    1. adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinche' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

    2. allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato.

  2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

  3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art 3.

Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia

  1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformita' alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato.

Art 4.

Controlli

  1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti:

    1. dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attivita', la conformita' delle modalita' di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonche' delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;

    2. trasmettono al Ministero della sanita', nei termini da esso stabiliti e utilizzando il modello appositamente predisposto, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a) anche ai fini del successivo comma 2.

  2. Il Ministero della sanita' presenta alla Commissione europea, secondo le modalita' da essa stabilite, una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni di cui al comma 1.

Art 5.

Controlli veterinari comunitari

  1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanita', anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per:

    1. verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;

    2. accertare che le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), vengano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede nazionale e comunitaria.

  2. L'autorita' competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1.

  3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanita'.

  4. Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.

Art 6.

Disposizioni finali

  1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanita', e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonche' specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonche' per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.

  3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art 7.

Sanzioni amministrative

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

  2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche

comunitarie

Veronesi, Ministro della sanita'

Dini, Ministro degli affari esteri

Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pecoraro Scanio, Ministro delle

politiche agricole e forestali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del

commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato

Allegato

previsto dall'art 2, comma 1, lettera b)

Personale

  1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacita', conoscenze e competenze professionali.

    Controllo

  2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

  3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

  4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

    Registrazione

  5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative...

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