DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 534 - Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Coming into Force26 Gennaio 1993
End of Effective Date02 Agosto 2011
Published date11 Gennaio 1993
Enactment Date30 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/11/093G0018/CONSOLIDATED/20110802
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-1993 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 122

Art 2.
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

1) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta', allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

2) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta' ed e' destinato alla riproduzione;

3) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta', ma non ha ancora partorito;

4) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia' partorito una prima volta;

5) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

6) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

7) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;

8) suinetto: un suino dallo svezzamento all'eta' di 10 settimane;

9) suino all'ingrasso: un suino dall'eta' di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

10) autorita' competente: il Ministero della sanita' secondo quanto previsto all'art. 9.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 122

Art 3.
  1. A decorrere dal 1› gennaio 1994 tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta devono soddisfare almeno i requisiti seguenti:

    1. la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:

    1) 0,15 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg;

    2) 0,20 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg;

    3) 0,30 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg;

    4) 0,40 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg;

    5) 0,55 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg;

    6) 0,65 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg;

    7) 1 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio superiore a 110 kg.

  2. A decorrere dal 1› gennaio 1998 le norme minime di cui sopra si applicano a tutte le aziende.

  3. La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette e' vietata a decorrere dal 1› gennaio 1996, tuttavia l'utilizzazione degli impianti costruiti anteriormente al 1› gennaio 1996 e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dall'autorita' competente sulla scorta dei risultati delle ispezioni previste dall'art. 7, comma 1 per un periodo che non oltrepassi in nessun caso i cinque anni dal predetto termine.

  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli.

Art 3.

((1. Tutte le aziende devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

  1. le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

    1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

    2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

    3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

    4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

    5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

    6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

    7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

  2. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

    1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;

    2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %;

  3. le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

    1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

    2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

    1) 11 mm per i lattonzoli;

    2) 14 mm per i suinetti;

    3) 18 mm per i suini all'ingrasso;

    4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

  4. l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

    1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

    2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

    1. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo.

    2. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

    3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

    4. Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

    5. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitivita'.

    6. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantita' sufficiente, cosi' come alimenti ad alto tenore energetico.

    7. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono...

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