DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 534 - Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 122

Art 2.
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

1) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta', allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

2) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta' ed e' destinato alla riproduzione;

3) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta', ma non ha ancora partorito;

4) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia' partorito una prima volta;

5) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

6) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

7) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;

8) suinetto: un suino dallo svezzamento all'eta' di 10 settimane;

9) suino all'ingrasso: un suino dall'eta' di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

10) autorita' competente: il Ministero della sanita' secondo quanto previsto all'art. 9.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 122

Art 3.
  1. A decorrere dal 1› gennaio 1994 tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta devono soddisfare almeno i requisiti seguenti:

    1. la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:

    1) 0,15 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg;

    2) 0,20 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg;

    3) 0,30 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg;

    4) 0,40 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg;

    5) 0,55 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg;

    6) 0,65 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg;

    7) 1 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio superiore a 110 kg.

  2. A decorrere dal 1› gennaio 1998 le norme minime di cui sopra si applicano a tutte le aziende.

  3. La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette e' vietata a decorrere dal 1› gennaio 1996, tuttavia l'utilizzazione degli impianti costruiti anteriormente al 1› gennaio 1996 e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dall'autorita' competente sulla scorta dei risultati delle ispezioni previste dall'art. 7, comma 1 per un periodo che non oltrepassi in nessun caso i cinque anni dal predetto termine.

  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli.

Art 3.

((1. Tutte le aziende devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

  1. le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

    1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

    2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

    3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

    4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

    5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

    6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

    7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

  2. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

    1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;

    2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %;

  3. le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

    1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

    2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

    1) 11 mm per i lattonzoli;

    2) 14 mm per i suinetti;

    3) 18 mm per i suini all'ingrasso;

    4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

  4. l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

    1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

    2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

    1. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo.

    2. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

    3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

    4. Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

    5. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitivita'.

    6. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantita' sufficiente, cosi' come alimenti ad alto tenore energetico.

    7. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono...

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