DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. (11G0164)

Coming into Force03 Agosto 2011
Published date02 Agosto 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/08/02/011G0164/ORIGINAL
Enactment Date07 Luglio 2011
Official Gazette PublicationGU n.178 del 02-08-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1, 3 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, recante attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta', allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta' ed e' destinato alla riproduzione;

c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta', ma non ha ancora partorito;

d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia' partorito una prima volta;

e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;

h) suinetto: un suino dallo svezzamento all'eta' di 10 settimane;

i) suino all'ingrasso: un suino dall'eta' di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

l) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.

Art 3.

Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina

  1. Le aziende di cui all'articolo 1 devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:

    1. le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

      1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

      2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

      3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

      4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

      5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

      6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

      7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

    2. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

      1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;

      2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;

    3. le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

      1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico;

      2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:

      2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

      2.1.1) 11 mm per i lattonzoli;

      2.1.2) 14 mm per i suinetti;

      2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso;

      2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

      2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

      2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

      2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

  2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo.

  3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

  4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo...

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