DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 53 - Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Coming into Force14 Marzo 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/28/004G0084/ORIGINAL
Enactment Date20 Febbraio 2004
Published date28 Febbraio 2004
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2004 - Suppl. Ordinario n. 30
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Vista la direttiva 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3. - 1. Tutte le aziende devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

    1. le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

      1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

      2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

      3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

      4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

      5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

      6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

      7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

    2. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

      1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;

      2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %;

    3. le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

      1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

      2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

      1) 11 mm per i lattonzoli;

      2) 14 mm per i suinetti;

      3) 18 mm per i suini all'ingrasso; 4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

    4. l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

      1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

  2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo.

  3. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

  4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

  5. Fatti salvi i requisiti di cui...

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