DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 233 - Attuazione della direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Coming into Force13 Luglio 1988
End of Effective Date04 Ottobre 2003
Enactment Date24 Maggio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/28/088G0271/CONSOLIDATED/20030920
Published date28 Giugno 1988
Official Gazette PublicationGU n.150 del 28-06-1988 - Suppl. Ordinario n. 59
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, indicato nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 16 febbraio 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il presente decreto stabilisce le misure minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria da sofferenze inutili ed eccessive.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2003, N. 267

Art 2.
  1. Ai sensi del presente decreto s'intende per:

  1. galline ovaiole, le galline adulte della specie Gallus gallus allevate ai fini della produzione di uova;

  2. gabbia di batteria, uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;

  3. sistema a batteria, un insieme di gabbie disposte in fila su unico piano o incastellate.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2003, N. 267

Art 3.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le gabbie in batteria di nuova costruzione, devono soddisfare, almeno, ai seguenti requisiti:

    1. le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm(Elevato al Quadrato) di superficie della gabbia, utilizzabile senza restrizioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere l'area disponibile, e misurata su un piano orizzontale;

    2. deve essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali nella gabbia;

    3. ogni gabbia in batteria deve disporre di un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia di cui alla lettera b), a meno che non siano impiegati abbeveratoi a tettarella o a coppetta. Nel caso degli abbeveratoi a tettarella o a coppetta, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;

    4. l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie ed a 35 cm di ogni punto;

    5. il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero gli otto gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare e' permessa una diversa pendenza, previo esperimento della procedura di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

  2. I titolari di allevamenti di galline ovaiole in batteria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono, a loro volta, installare nuove gabbie in batteria se non conformi ai requisiti previsti dal presente articolo. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1995 tutte le gabbie in batteria...

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