DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2003, n. 267 - Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento

Coming into Force05 Ottobre 2003
Published date20 Settembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/09/20/003G0292/CONSOLIDATED/20130820
Enactment Date29 Luglio 2003
Official Gazette PublicationGU n.219 del 20-09-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001);

Vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;

Vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole.

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) proprietario o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli animali;

    b) autorita' competente: il Ministero della salute e quali autorita' sanitarie territorialmente competenti: le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie locali;

    c) galline ovaiole: le galline della specie Gallus gallus, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova;

    d) nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, cosi' detto nido di gruppo;

    e) lettiera: il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;

    f) gabbia: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;

    g) sistema a batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate;

    h) zona utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 per cento sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile;

    i) unita' produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto o in parte le galline ovaiole;

    l) allevamento: insieme di una o piu' unita' produttive situate nella stessa area.

  3. Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole riproduttrici, nei confronti dei quali trovano comunque applicazione le prescrizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

Art 2.

Obblighi del proprietario o del detentore di galline ovaiole

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, il proprietario o il detentore deve rispettare le disposizioni di cui all'allegato A al presente decreto, nonche', a decorrere dalle date in essi indicate, quelle di cui:

  1. all'allegato B, nel caso di utilizzo di sistemi alternativi;

  2. all'allegato C, nel caso di utilizzo di gabbie non modificate; c) all'allegato D, nel caso di utilizzo di gabbie modificate.

Art 3.

D i v i e t i

  1. A decorrere:

  1. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' vietato costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C;

  2. dal 1° gennaio 2012, e' vietato utilizzare nell'allevamento le gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C.

Art 3 bis.

Art. 3-bis (( (Adeguamento degli impianti)

  1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003.))

Art 4.

Registrazione degli allevamenti

  1. Colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di galline ovaiole chiede la registrazione dello stesso ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, inviando per iscritto i dati di cui al numero 1 dell'allegato E al presente decreto, prima dell'inizio dell'attivita'.

  2. Per i fini di cui al comma 1, i Servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero distintivo unico, in conformita' a quanto prescritto all'allegato E al presente decreto; nel caso di utilizzo di registri gia' in uso per i fini stabiliti da altre normative del settore veterinario, tali registri devono comunque contenere tutti i dati necessari per la registrazione degli allevamenti, nonche' il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi.

  3. Il proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo stabilimento di allevamento in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati di cui al comma 1 al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nessun allevamento gia' in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare l'attivita' qualora non abbia ottemperato a quanto disposto dal presente comma.

  4. Il proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente eventuali modifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, che provvedono all'immediato aggiornamento del registro degli allevamenti.

  5. I registri degli stabilimenti di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, nonche' per il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate al consumo umano.

  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun allevamento puo' iniziare l'attivita' qualora non sia stato registrato e non abbia ricevuto l'assegnazione del numero distintivo conformemente a quanto prescritto al presente articolo ed alle disposizioni di cui all'allegato E al presente decreto.

  7. Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attivita' di cui al presente articolo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' da stabilire con disposizione regionale.

Art 5.

Attivita' ispettiva

  1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti:

  1. procedono ad ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli e mantengono la documentazione dei risultati delle singole ispezioni effettuate;

  2. all'atto del controllo indicano, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i relativi tempi di adeguamento;

  3. trasmettono al Ministero della salute, per il tramite degli assessorati regionali competenti, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a), al fine della predisposizione e presentazione alla Commissione europea di una relazione complessiva sulle ispezioni effettuate sul territorio nazionale.

Art 6.

Controlli comunitari

  1. Gli esperti veterinari della Commissione europea e del Ministero della salute, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale, possono procedere a controlli per:

    1. verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;

    2. accertare che le ispezioni di cui all'articolo 5 siano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede nazionale e comunitaria.

  2. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti forniscono l'assistenza necessaria agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1 e vigilano sull'applicazione delle misure conseguenti agli esiti dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo.

Art 7.

Sanzioni amministrative

  1. ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT