DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 533 - Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Coming into Force26 Gennaio 1993
End of Effective Date04 Agosto 2011
Enactment Date30 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/11/093G0017/CONSOLIDATED/20110804
Published date11 Gennaio 1993
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-1993 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 126

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "vitello": un animale della specie bovina di eta' inferiore a sei mesi;

  2. "autorita' competente": il Ministero della sanita' come previsto dall'art. 9.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 126

Art 3.
  1. A decorrere dal 1µ gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e attivate per la prima volta dopo tale data, devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi:

    i vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero di mfB0122 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento;

    i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm 90, piu' o meno il 10%, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.

  2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli.

  3. Possono essere applicate condizioni particolari:

    ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato;

    ai bovini riproduttori di razza pura, di cui al decreto;

    ai vitelli che devono restare con la madre ai fini dell'allattamento;

    ai vitelli tenuti in stabulazione libera.

  4. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti prima del 1µ gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, e' determinata dal Ministero della sanita' sulla base dei risultati delle ispezioni previste all'art. 6, paragrafo 1, ma, comunque, non puo', in ogni caso, superare il periodo di cinque anni dal predetto termine.

  5. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti durante il periodo transitorio conformemente al paragrafo 1, in nessun caso puo' superare la data del 31 dicembre 2007.

Art 3.
  1. A decorrere dal 1µ gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e attivate per la prima volta dopo tale data, devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi:

    i vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero di mfB0122 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento;

    i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm 90, piu' o meno il 10%, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.

  2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli. ((3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

    1. nessun vitello di eta' superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale e' in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremita' caudale della tuberosita' ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

    2. per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

    3-bis. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

    3-ter. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), si applicano a tutte le aziende comprese quelle di cui al comma 3-bis.))

  3. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti prima del 1µ gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, e' determinata dal Ministero della sanita' sulla base dei risultati delle ispezioni previste all'art. 6, paragrafo 1, ma, comunque, non puo', in ogni caso, superare il periodo di cinque anni dal predetto termine.

  4. COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1998, N. 331

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 126

Art 4.
  1. Il Ministero della sanita', coordina la vigilanza sugli allevamenti, perche' siano realizzate condizioni dei vitelli conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 126

Art 5.
  1. Le prescrizioni contenute nell'allegato al presente decreto possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tener conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure piu' severe.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 126

Art 6.
  1. Il Ministero della sanita', sentita la conferenza delle Regioni, adotta piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorita' regionali e locali e dalle Unita' sanitarie locali al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni possono essere effettuate anche in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, prendendo in considerazione per ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento.

  2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta entro il 30 aprile 1966, il Ministero della sanita' informa la Commissione delle Comunita' Europee in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due anni precedenti, nonche' in merito al numero delle ispezioni effettuate in rapporto al numero di aziende in attivita' su tutto il territorio nazionale.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 126

Art 7.
  1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorita' del Paese di provenienza che attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 126

Art 8.
  1. Il Ministero della sanita' presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione delle Comunita' Europee al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento.

  2. Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 126

Art 9.
  1. Il Ministero della sanita' con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perche' siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.

  2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto...

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