DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. (11G0166)

Coming into Force05 Agosto 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/08/04/011G0166/ORIGINAL
Published date04 Agosto 2011
Enactment Date07 Luglio 2011
Official Gazette PublicationGU n.180 del 04-08-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2009, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1 e 3 e l'Allegato A;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, recante attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, recante attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Viste le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e le disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623;

Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, n. 778, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. vitello: un animale della specie bovina di eta' inferiore a sei mesi;

  2. azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.

Art 3.

Requisiti minimi di allevamento di vitelli

  1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:

    1. nessun vitello di eta' superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale e' in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremita' caudale della tuberosita' ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

    2. per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Art 4.

Condizioni relative all'allevamento di vitelli

  1. Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'Allegato I.

  2. Le prescrizioni contenute nell'Allegato I possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure piu' severe.

Art 5.

Ispezioni

  1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto...

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