LEGGE 14 ottobre 1985, n. 623 - Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979

Coming into Force27 Novembre 1985
Enactment Date14 Ottobre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/11/12/085U0623/CONSOLIDATED/20130427
Published date12 Novembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.266 del 12-11-1985 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:

  1. la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;

  2. la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 20.

Art 3.

Con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in base ai principi contenuti nelle convenzioni europee di cui all'articolo 1, nonche' nelle raccomandazioni approvate dal comitato di cui all'articolo 8 della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

  1. caratteristiche degli impianti;

  2. igiene dell'alimentazione;

  3. accudimento;

  4. adempimento a carico dei privati;

  5. attivita' relative alla macellazione;

  6. autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.

Art 4.

E' istituita con decreto del Ministro della sanita' una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

  1. tre funzionari del Ministero della sanita' di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;

  2. tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  3. due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;

  4. un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;

  5. un rappresentante del Consiglio superiore di sanita';

  6. un rappresentante dell'istituto superiore di sanita';

  7. tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;

  8. cinque esperti designati dagli enti aventi come finalita' la protezione degli animali;

  9. un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;

  10. un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;

  11. un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

  12. un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Per ogni membro effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Ministro della sanita' puo' nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.

I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo precedente.

Art 4.

E' istituita con decreto del Ministro della sanita' una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

  1. tre funzionari del Ministero della sanita' di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;

  2. tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  3. due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;

  4. un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;

  5. un rappresentante del Consiglio superiore di sanita';

  6. un rappresentante dell'istituto superiore di sanita';

  7. tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;

  8. cinque esperti designati dagli enti aventi come finalita' la protezione degli animali;

  9. un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;

  10. un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;

  11. un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

  12. un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Per ogni membro effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Ministro della sanita' puo' nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.

I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo precedente. 1

Art 5.

Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all'articolo 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1931, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:

da L. 100.000 a L. 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'articolo 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'articolo 3, comma secondo, dell'articolo 4, comma secondo, dell'articolo 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da L. 300.000 a L. 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'articolo 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 3, comma primo, dall'articolo 4, comma primo, dall'articolo 6, dall'articolo 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'articolo 8 e dall'articolo 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la liberta' di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'articolo 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15, e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.

Art 6.

Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalita' previste dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a...

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