LEGGE 13 marzo 1993, n. 59 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione

Coming into Force14 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/13/093G0115/ORIGINAL
Enactment Date13 Marzo 1993
Published date13 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.60 del 13-03-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri

SPINI, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12

GENNAIO 1993, N. 2.

All'articolo 1:

al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: "per conto terzi," sono inserite le seguenti: "o comunque detiene";

al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: "indicate nel comma 1" sono inserite le seguenti: ", eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature,"; e le parole: "articolo VIII, par. 3" sono sostituite dalle seguenti: "articolo VII".

All'articolo 2:

al comma 1, al capoverso 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

" a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;";

al comma 1, al capoverso 1, lettera b), le parole: "da lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire venti milioni".

All'articolo 3:

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente:

' 6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni'".

All'articolo 4:

al comma 1, il capoverso 3 e' soppresso;

al comma 1, al capoverso 4, le parole: "allegato C, parte I" sono sostituite dalle seguenti: "allegato C, parte 1";

al comma 1, al capoverso 5, le parole: "pecuniaria prevista dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni";

al comma 1, al capoverso 8, le parole: "da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse; e le parole: ", nonche' gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri" sono sostituite dalle seguenti: ". La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro";

nell'allegato 1, di cui al comma 2, le parole: "allegato C, parte I" sono sostituite dalle seguenti: "allegato C, parte l";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 5- bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente:

'Art. 5-ter. - 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovra' riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna...

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