ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12
GENNAIO 1993, N. 2.
All'articolo 1:
al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: "per conto terzi," sono inserite le seguenti: "o comunque detiene";
al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: "indicate nel comma 1" sono inserite le seguenti: ", eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature,"; e le parole: "articolo VIII, par. 3" sono sostituite dalle seguenti: "articolo VII".
All'articolo 2:
al comma 1, al capoverso 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;";
al comma 1, al capoverso 1, lettera b), le parole: "da lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire venti milioni".
All'articolo 3:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente:
' 6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni'".
All'articolo 4:
al comma 1, il capoverso 3 e' soppresso;
al comma 1, al capoverso 4, le parole: "allegato C, parte I" sono sostituite dalle seguenti: "allegato C, parte 1";
al comma 1, al capoverso 5, le parole: "pecuniaria prevista dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni";
al comma 1, al capoverso 8, le parole: "da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse; e le parole: ", nonche' gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri" sono sostituite dalle seguenti: ". La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro";
nell'allegato 1, di cui al comma 2, le parole: "allegato C, parte I" sono sostituite dalle seguenti: "allegato C, parte l";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 5- bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente:
'Art. 5-ter. - 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovra' riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna...