DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. 28 - Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari

Coming into Force19 Febbraio 1993
Enactment Date30 Gennaio 1993
Published date04 Febbraio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/02/04/093G0066/CONSOLIDATED/20080206
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1993 - Suppl. Ordinario n. 12
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, e 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari ed ai controlli veterinari e zootecnici, applicabili nei medesimi scambi, di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari dei prodotti e degli animali di cui agli allegati A e B.

  2. I controlli di cui al comma 1 non si effettuano alle frontiere.

  3. Restano ferme la disciplina concernente il controllo del benessere sugli animali durante il trasporto e quella concernente i controlli disposti in modo non discriminatorio a tutela dell'interesse generale dello Stato.

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "controllo veterinario": qualsiasi controllo fisico e/o formalita' amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

  2. "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;

  3. "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;

  4. "azienda": il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonche', per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;

  5. "centro o organismo": qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;

  6. "autorita' competente": Il Ministero della sanita', o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

  7. "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanita' o dall'autorita' individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.

Capo II SCAMBI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALI CONTROLLI ALLA PRODUZIONE
Art 3.
  1. Sono destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'art. 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati ed etichettati conformemente alla normativa vigente per tale destinazione e che sono accompagnati dal certificato sanitario, dal certificato di salubrita' ovvero da qualsiasi altro documento prescritto, fino al destinatario ivi indicato.

  2. I titolari degli stabilimenti di origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformita' dei prodotti ai requisiti di cui al comma 1 e ne sono responsabili.

  3. Fatte salve le funzioni di controllo urgenti, l'autorita' competente sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi, ai requisiti fissati dal Paese membro destinatario.

  4. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorita' competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione.

  5. Se il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione; ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dai documenti di cui al comma 1.

  6. Se i prodotti di cui all'art. 1 sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunita' Economica Europea.

  7. Nel caso sia esercitata la facolta' di importazione da taluni Paesi terzi il Ministero della sanita' informa dell'autorizzazione la Commissione economica europea e gli altri Stati membri.

  8. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente all'art. 6 comma 1.

  9. E' vietata la rispedizione dei prodotti di cui ai commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro che si avvalga della facolta' di cui al comma 7.

Art 3.
  1. Sono destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'art. 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati ed etichettati conformemente alla normativa vigente per tale destinazione e che sono accompagnati dal certificato sanitario, dal certificato di salubrita' ovvero da qualsiasi altro documento prescritto, fino al destinatario ivi indicato.

  2. I titolari degli stabilimenti di origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformita' dei prodotti ai requisiti di cui al comma 1 e ne sono responsabili.

  3. Fatte salve le funzioni di controllo urgenti, l'autorita' competente sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi, ai requisiti fissati dal Paese membro destinatario.

  4. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorita' competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione.

  5. Se il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione; ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dai documenti di cui al comma 1.

  6. Se i prodotti di cui all'art. 1 sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunita' Economica Europea.

  7. Nel caso sia esercitata la facolta' di importazione da taluni Paesi terzi il Ministero della sanita' informa dell'autorizzazione la Commissione economica europea e gli altri Stati membri.

  8. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi esteri.

  9. E' vietata la rispedizione dei prodotti di cui ai commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro che non si avvalga della facolta' di cui al comma 7.

Art 4.
  1. Gli operatori in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'art. 1 sono tenuti ad osservare la condizioni stabilite dalla legislazione veterinaria.

  2. I prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato A, parte I, sono assoggettati allo stesso controllo veterinario anche se destinati al mercato nazionale.

  3. E' vietato spedire verso il territorio di un altro Stato membro i prodotti che rientrano nell'allegato B, parte I, se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per i motivi di cui all'art. 36 del Trattato di Roma.

Capo III CONTROLLI SUI PRODOTTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE SUI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO A PARTE I
Art 5.
  1. L'autorita' competente applica le seguenti misure di controllo:

    1. nel luogo di destinazione controlli veterinari a sondaggio in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 3, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

    2. durante il trasporto, limitatamente ai casi di sospetto di infrazione, i controlli ritenuti necessari, i controlli ritenuti necessari incluso il controllo di conformita' dei mezzi di trasporto;

    3. per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato A, parte I originari di un altro Stato membro:

    1) se destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilita' di un veterinario ufficiale, accerta che vi siano ammessi solo prodotti che rispondano, per quanto riguarda la bollatura e i documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, e 4, se si tratta di prodotti di cui all'allegato A, parte I, oppure B, che siano muniti del documento previsto dalla normativa nazionale, se si tratta dei prodotti di cui all'allegato B, parte...

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