DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 614 - Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna (art. 7 della legge n. 833 del 1978)

Coming into Force22 Ottobre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/10/07/080U0614/CONSOLIDATED/19851106
Enactment Date31 Luglio 1980
Published date07 Ottobre 1980
Official Gazette PublicationGU n.275 del 07-10-1980 - Suppl. Ordinario
Titolo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la ristrutturazione e il potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e di dogana interna, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti dal Ministero della sanita', sono ordinati su base circoscrizionale in uffici periferici principali ed uffici da questi dipendenti, come dagli allegati A e B al presente decreto, con individuazione delle sedi e delle dotazioni organiche del personale per ogni circoscrizione, come da allegati C e D.

I parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici nonche' le stazioni zoosanitarie previste dall'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono equiparati agli uffici veterinari dipendenti di cui al comma precedente.

Art 2.

In relazione a mutate esigenze funzionali il Ministero della sanita', sentita la regione interessata e il consiglio di amministrazione, puo' modificare il livello degli uffici e, acquisito il parere dei Ministri interessati, la sede degli stessi e l'ampiezza della relativa circoscrizione, ferma restando la dotazione organica dei posti di primo dirigente e di dirigente superiore di cui alle annesse tabelle.

Titolo II FUNZIONI E COMPITI DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'
Art 3.

Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di confine attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di profilassi internazionale e di sanita' pubblica.

Il medico dirigente l'ufficio principale cura i necessari rapporti con le regioni e con le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate, dandone comunicazione ai competenti uffici del Ministero della sanita'.

Art 4.

Gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale.

I veterinari dirigenti degli uffici principali provvedono ai necessari collegamenti con le regioni e le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate per attuare il controllo veterinario a destino degli animali e dei relativi prodotti ed avanzi importati dall'estero, nei casi in cui sia previsto dalle disposizioni in vigore, e l'applicazione di eventuali vincoli veterinari supplementari da osservarsi a destinazione prima della definitiva liberalizzazione ai fini sanitari delle merci predette.

Art 5.

Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, puo' emanare direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano concernenti i rapporti e collegamenti delle regioni, province e delle articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale con gli uffici di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Art 6.

Gli uffici di cui agli articoli 3 e 4 per l'esercizio delle rispettive funzioni si avvalgono dei laboratori di analisi per l'accertamento diagnostico previsti dall'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dall'art. 67 del regolamento di polizia veterinaria...

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