DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 117 - Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Coming into Force17 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/07/02/005G0138/ORIGINAL
Published date02 Luglio 2005
Enactment Date27 Maggio 2005
Official Gazette PublicationGU n.152 del 02-07-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo d'applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonche' in quella della loro introduzione da Paesi terzi.

  2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, nonche' quelle contenute nelle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002, nonche' quelle di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Si intende, inoltre, per:

  1. «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»: ciascuna di tali attivita', inclusa la produzione primaria di un prodotto di origine animale, nonche' il magazzinaggio, il trasporto, la vendita e la fornitura al consumatore finale di detti prodotti;

  2. «introduzione»: la presentazione di merci in uno dei territori menzionati nell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali indicate all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da a) a f) del Regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

  3. «veterinario ufficiale»: un veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale;

  4. «prodotti di origine animale»: i prodotti derivati da animali e i prodotti derivati destinati al consumo umano, compresi gli animali vivi se preparati a tal fine.

Art 3.

Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria

  1. Al fine di assicurare che le attivita' degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno:

    1. le modalita' operative da porre in essere;

    2. le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;

    3. il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonche' la periodicita' della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.

  2. Il sistema di reti di sorveglianza di cui al comma 1 deve assicurare almeno che i prodotti di origine animale sono ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore e, in particolare, che:

    1. gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale, non devono provenire da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili nei confronti di detti animali e prodotti, con particolare riguardo alle restrizioni contenute nelle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I;

    2. gli animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base di carne, non devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui, al momento della macellazione o della produzione, erano presenti animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle disposizioni richiamate alla lettera a), o loro carcasse o altre parti, a meno che, nel caso di sospetto, esso non sia ufficialmente escluso;

    3. gli animali e i prodotti dell'acquacoltura, devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.

  3. Ferme restando le attivita' di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico...

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