DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. 243 - Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE

Coming into Force07 Maggio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/04/22/094G0143/CONSOLIDATED/20070411
Published date22 Aprile 1994
Enactment Date11 Febbraio 1994
Official Gazette PublicationGU n.93 del 22-04-1994 - Suppl. Ordinario n. 64
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la direttiva del Consiglio 90/426/CEE del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Visti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 1 marzo 1993 e del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia veterinaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi.

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. azienda: l'azienda agricola o di addestramento o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego;

  2. equidi: gli animali domestici o selvatici della specie equina, ivi comprese le zebre, o asinina, nonche' gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;

  3. equide registrato: qualsiasi equide registrato conformemente alla legge del 15 gennaio 1991, n. 30;

  4. equidi da macello: gli equidi destinati ad essere condotti al macello direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta riconosciuti;

  5. equidi da allevamento e da reddito: gli equidi facenti parte di categorie diverse da quelle menzionate alle lettere c) e d);

  6. Stato membro o Paese terzo indenne da peste equina: qualsiasi Paese membro o Paese terzo sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica nel caso di equidi non vaccinati, o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni e in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata negli ultimi dodici mesi;

  7. malattia soggetta all'obbligo di denuncia: le malattie elencate nell'allegato A;

  8. veterinario ufficiale: il veterinario competente ai sensi delle disposizioni vigenti;

  9. ammissione temporanea: la condizione giuridica di un equide registrato proveniente da un Paese terzo e ammesso nel territorio della Comunita' per un periodo stabilito dalla Commissione e comunque non superiore a novanta giorni.

Capo II DISPOSIZIONI PER I MOVIMENTI DI EQUIDI
Art 3.
  1. Il movimento di equidi sul territorio nazionale e la loro spedizione verso altri Stati membri sono consentiti soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

  2. Il Ministero della sanita' puo' consentire deroghe generali o limitate per motivi sportivi, ricreativi, culturali, di pascolo o di lavoro, purche' tali attivita' si svolgano in prossimita' delle frontiere interne della Comunita', informandone la Commissione.

Art 4.
  1. Ai fini di cui all'art. 3, comma 1, gli equidi non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento della visita sanitaria che deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono la partenza; tuttavia per gli equidi registrati, tale visita e' richiesta solo per quelli destinati agli scambi intracomunitari, salvo quanto previsto all'art. 6.

  2. Al momento della visita sanitaria il veterinario ufficiale si assicura sulla base delle dichiarazioni del proprietario o dell'allevatore, che gli equidi non siano stati in contatto con equidi infetti o affetti da malattia contagiosa nei quindici giorni precedenti.

  3. Il veterinario ufficiale deve accertarsi che gli equidi:

    1. non siano animali da eliminare nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

    2. siano indentificati con le seguenti modalita':

      1) per quanto attiene agli equidi registrati, secondo il documento di identificazione di cui all'allegato E;

      2) per quanto attiene agli equidi da allevamento e da reddito, secondo un metodo di identificazione stabilito dal Ministero della sanita' e comunicato alla Commissione;

    3. non provengano da azienda nei confronti della quale ricorra uno dei divieti di spostamento indicati al comma 4.

  4. I divieti di cui al comma 3, lettera c), durano:

    1. per le aziende in cui non tutti gli animali delle specie sensibili sono stati abbattuti, almeno:

      1) sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato, e ove si tratti di uno stallone fino alla sua castrazione, nel caso in cui si sospetti che gli equidi siano colpiti da morbo coitale maligno;

      2) sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, in caso di morva e di encefalomielite equina;

      3) il periodo necessario perche', a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi, in caso di anemia infettiva;

      4) sei mesi a decorrere dall'ultimo caso di stomatite vescicolosa;

      5) un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia accertata;

      6) quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso di carbonchio ematico accertato;

    2. per le aziende in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati abbattuti ed i locali sono stati disinfettati, a decorrere dalla data di abbattimento e di disinfezione, almeno:

      1) quindici giorni, in caso di carbonchio ematico;

      2) trenta giorni, negli altri casi.

  5. Il Ministero della sanita' puo' concedere deroghe alle misure di cui al comma 4, per gli ippodromi e i campi di corse, informando la Commissione della natura delle deroghe.

Art 5.
  1. In caso di comparsa di peste equina gli equidi possono essere spediti verso gli Stati membri dalla parte di territorio considerata infetta:

    1. nei periodi fissati dalla Comunita';

    2. a condizione che non presentino alcun segno clinico di peste equina al momento della visita sanitaria di cui all'art. 4, comma 1;

    3. se non vaccinati contro la peste equina, perche' abbiano subi'to, presentando reazione negativa, per due volte, la prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato D ad un intervallo compreso tra ventuno e trenta giorni; la seconda prova sia stata effettuata entro i dieci giorni che precedono la spedizione. Se vaccinati, che la vaccinazione sia stata eseguita da oltre due mesi e abbiano subito la prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato D con tali intervalli senza che sia stato constatato rialzo anticorpale;

    4. siano stati tenuti in un centro di quarantena per un periodo minimo di quaranta giorni prima della spedizione;

    5. siano stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso del trasporto dal centro di quarantena al luogo di spedizione.

  2. Una parte di territorio e' considerata infetta da peste equina quando o nei due anni precedenti, sulla base di prove cliniche, sierologiche negli animali non vaccinati e/o ricerche epidemiologiche sia stata constatata la malattia oppure nei dodici mesi precedenti sia stata praticata la vaccinazione contro la peste equina.

  3. La parte del territorio considerata infetta da peste equina deve comprendere almeno:

    1. una zona di protezione di raggio minimo di 100 km intorno ad ogni focolaio;

    2. una zona di sorveglianza di almeno 50 km, oltre i limiti della zona di protezione in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione.

  4. Tutti gli equidi vaccinati presenti nella zona di protezione devono essere registrati ed identificati; nel documento di identificazione o sul certificato di cui all'art. 8 deve essere fatta menzione della vaccinazione.

  5. Le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina nei territori e nelle zone di cui al comma 3 nonche' quelle per l'identificazione di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a...

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