IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la direttiva del Consiglio 90/426/CEE del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;
Visti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 1 marzo 1993 e del 14 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia veterinaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi.