LEGGE 30 aprile 1976, n. 397 - Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea

Coming into Force11 Giugno 1976
Published date11 Giugno 1976
Enactment Date30 Aprile 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/06/11/076U0397/CONSOLIDATED/19990624
Official Gazette PublicationGU n.153 del 11-06-1976
Titolo I DEFINIZIONI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello, appartenenti alle specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal consiglio della Comunita' economica europea il 26 giugno 1964, modificata con direttiva n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, con direttiva n. 70/360/CEE del 13 luglio 1970, con direttiva 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 179 del 9 agosto 1971, nonche' nella direttiva VI/COM (65) 186 def. adottata dalla commissione della Comunita' economica europea il 13 maggio 1965.

Art 1.

((Gli scambi di animali da allevamento, da produzione e da macello, appartenenti alla specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea, sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute:

1) nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea il 26 giugno 1964, modificata con le direttive del Consiglio n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, n. 70/300/CEE del 13 luglio 1970, n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. L. 179 del 9 agosto 1971 e n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976;

2) nella direttiva della commissione della Comunita' economica europea VI/COM(65) 186 del 13 maggio 1965;

3) nella decisione n. 78/78/CEE adottata dalla commissione della Comunita' economica europea il 23 dicembre 1977)).

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 196.

Art 2.

Ai sensi della presente legge si intende per:

  1. azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 e dell'articolo 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;

  2. animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;

  3. animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

  4. allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I;

  5. allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 1;

  6. allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2;

  7. suino indenne da brucellosi: l'animale delle specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1;

  8. allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2;

  9. zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 chilometri, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico:

    1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica,

    2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

  10. malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E;

  11. veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita' centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;

  12. Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

  13. Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.

Art 2.

Ai sensi della presente legge si intende per:

  1. azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 e dell'articolo 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;

  2. animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;

  3. animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

  4. allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I;

    e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II lettera A, punti 1 o 1- bis;

  5. allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2;

  6. suino indenne da brucellosi: l'animale delle specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1;

  7. allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2;

    ((i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico:

    1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica;

    2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);))

  8. malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E;

  9. veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita' centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;

  10. Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

  11. Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.

    ((n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km(Elevato al Quadrato) e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:

    - per il Belgio: Province/Provincie,

    - per la Germania: Regierungbezirk,

    - per la Danimarca: Amt o isola,

    - per la Francia: Departement,

    - per l'Italia: Provincia,

    - per il Lussemburgo:

    - per i Paesi Bassi: Provincie,

    - per il Regno Unito:

    - per l'Inghilterra, il Galles

    e l'Irlanda del Nord: County,

    - per la Scozia: District o Island Area,

    - per l'Islanda: County; o) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda:

    1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;

    2) in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;

    3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi;

    4) che...

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