Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello, appartenenti alle specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal consiglio della Comunita' economica europea il 26 giugno 1964, modificata con direttiva n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, con direttiva n. 70/360/CEE del 13 luglio 1970, con direttiva 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 179 del 9 agosto 1971, nonche' nella direttiva VI/COM (65) 186 def. adottata dalla commissione della Comunita' economica europea il 13 maggio 1965.
LEGGE 30 aprile 1976, n. 397 - Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea
Coming into Force | 11 Giugno 1976 |
Published date | 11 Giugno 1976 |
Enactment Date | 30 Aprile 1976 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1976/06/11/076U0397/CONSOLIDATED/19990624 |
Official Gazette Publication | GU n.153 del 11-06-1976 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
((Gli scambi di animali da allevamento, da produzione e da macello, appartenenti alla specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea, sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute:
1) nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea il 26 giugno 1964, modificata con le direttive del Consiglio n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, n. 70/300/CEE del 13 luglio 1970, n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. L. 179 del 9 agosto 1971 e n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976;
2) nella direttiva della commissione della Comunita' economica europea VI/COM(65) 186 del 13 maggio 1965;
3) nella decisione n. 78/78/CEE adottata dalla commissione della Comunita' economica europea il 23 dicembre 1977)).
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 196.
Ai sensi della presente legge si intende per:
azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 e dell'articolo 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;
animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;
animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;
allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I;
allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 1;
allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2;
suino indenne da brucellosi: l'animale delle specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1;
allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2;
-
zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 chilometri, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico:
1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica,
2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);
malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E;
veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita' centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;
Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;
Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.
Ai sensi della presente legge si intende per:
azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 e dell'articolo 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;
animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;
animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;
-
allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I;
e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II lettera A, punti 1 o 1- bis;
allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2;
suino indenne da brucellosi: l'animale delle specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1;
-
allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2;
((i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico:
1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica;
2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);))
malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E;
veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita' centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;
Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;
-
Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.
((n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km(Elevato al Quadrato) e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:
- per il Belgio: Province/Provincie,
- per la Germania: Regierungbezirk,
- per la Danimarca: Amt o isola,
- per la Francia: Departement,
- per l'Italia: Provincia,
- per il Lussemburgo:
- per i Paesi Bassi: Provincie,
- per il Regno Unito:
- per l'Inghilterra, il Galles
e l'Irlanda del Nord: County,
- per la Scozia: District o Island Area,
- per l'Islanda: County; o) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda:
1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
2) in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;
3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi;
4) che...
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