IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche;
Visti gli articoli 4 e 30 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/102/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;
Tenuto conto del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e in particolare dell'art. 5;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' e definizioni
Il presente regolamento stabilisce le modalita' di identificazione e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalita' di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi.
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Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che:
siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;
siano identificati individualmente gli animali delle specie sottoposte ad identificazione per azienda;
siano inseriti nel codice di identificazione nuovi elementi attraverso cui risalire ad ulteriori informazioni.
Il presente regolamento si applica fatti salvi la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e tenendo conto dell'art. 5 del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992.
La Commissione europea, le autorita' competenti e l'autorita' preposta al controllo dell'applicazione del regolamento CEE 3508/92 possono accedere a tutte le informazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
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Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;
azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati;
detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di animali;
autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
scambi: gli scambi, tra Stati membri, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l'animale e l'azienda di origine.