DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 556 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

Coming into Force19 Febbraio 1993
Enactment Date30 Dicembre 1992
Published date04 Febbraio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/02/04/093G0060/CONSOLIDATED/20050923
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1993 - Suppl. Ordinario n. 12
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il presente regolamento definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 193

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. ovini e caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto;

    2. ovini o caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto 1), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

    3. azienda: l'azienda quale definita dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425;

    4. azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, rubrica I;

    5. azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;

    6. scambi: gli scambi tra Stati membri, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del trattato;

    7. malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie che sono elencate nell'allegato B, rubriche I e II e la cui presenza o sospetta presenza deve essere notificata all'autorita' competente;

    8. veterinario ufficiale: il veterinario designato dal Ministero della sanita';

    9. mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti, acquistati, raccolti, caricati o imbarcati, ovini o caprini e che e' conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397 per quanto riguarda i mercati o i centri di raccolta riconosciuti.

  2. Inoltre, fatte salve le definizioni di cui al comma 1, ove necessario si applicano le definizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 397/76 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 230.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 193

Art 3.
  1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'art. 4.

  2. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8. Il Ministero della sanita' puo' accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimita' delle frontiere interne della Comunita' e informa la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 193

Art 4.
  1. Gli ovini e i caprini:

    1. devono essere identificati e registrati;

    2. non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale; l'ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini;

    3. non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che:

      1) tale divieto e' connesso con il manifestarsi della brucellosi, della rabbia o del carbonchio ematico;

      2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:

    4. quarantadue giorni in caso di brucellosi;

    5. trenta giorni in caso di rabbia;

    6. quindici giorni in caso di carbonchio ematico, e non devono provenire da un'azienda situata nella zona di protezione o essere stati in contatto con animali provenienti da tale zona;

    7. non devono essere oggetto di misure di polizia sanitaria a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 229.

  2. Sono esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini:

    1. che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425, o nell'allegato B, rubrica I, del presente decreto;

    2. che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

  3. Gli ovini e i caprini devono inoltre:

    1. essere nati ed essere stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunita';

    2. provenire da un Paese terzo o parte di esso, autorizzato ad esportare animali vivi nella Comunita' e soddisfare le condizioni di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231, ovvero quelle previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 193

Art 5.
  1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'art. 4 e i requisiti indicati nell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D, nonche' le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 7 e 8.

Art 5.

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