Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
Vista la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, del-l'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, recante attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione
Il presente decreto legislativo definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.
Art
3.
Requisiti sanitari ai fini degli scambi
Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.
Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.
In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della salute, d'intesa con la regione o la provincia autonoma destinatarie degli animali, puo' accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimita' delle frontiere interne della Comunita'; il Ministero della salute informa la Commissione europea del contenuto delle deroghe accordate.
Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, il detentore degli animali ed il trasportatore, garantiscono che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A tale fine, le regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.
Art
4.
Verifica condizioni sanitarie
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Ai servizi veterinari delle aziende sanitarie compete la verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria di cui al presente decreto. A tale fine gli ovini e i caprini destinati ad essere spediti ad altri Stati membri:
devono essere identificati e registrati;
devono essere sottoposti ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non devono presentare alcun segno clinico di malattia;
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non devono provenire da un'azienda, o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda, oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria. Il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai numeri 1), 2), o 3), o sensibile ad una di esse, almeno:
1) quarantadue giorni in caso di brucellosi;
2) trenta giorni in caso di rabbia;
3) quindici giorni in caso di carbonchio ematico;
non devono provenire da un'azienda o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria e' oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie in questione ai sensi di norme comunitarie o...