DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 193 - Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

Coming into Force08 Ottobre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/09/23/005G0220/CONSOLIDATED/20100421
Published date23 Settembre 2005
Enactment Date19 Agosto 2005
Official Gazette PublicationGU n.222 del 23-09-2005 - Suppl. Ordinario n. 158
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;

Vista la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, del-l'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, recante attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;

    2. ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e c), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;

    3. ovini o caprini da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;

    4. azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 1, sezione I;

    5. azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 2;

    6. malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato «B», sezione I;

    7. veterinario ufficiale: il medico veterinario dell'azienda sanitaria locale;

    8. azienda di origine: l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie;

    9. centro di raccolta: l'impianto, il mercato e la fiera nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali;

    10. centro di raccolta riconosciuto: l'impianto nel quale sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;

    11. commerciante: una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprieta';

    12. impianto riconosciuto del commerciante: gli impianti gestiti da un commerciante riconosciuto dall'autorita' competente e nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;

    13. trasportatore: una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 532 del 1992»;

    14. regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2000 Km2, che e' soggetta al controllo delle competenti autorita' veterinarie e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:

    1) Belgio: province/province;

    2) Germania: Regierungsbezirk;

    3) Danimarca: amt o island;

    4) Francia: departement;

    5) Italia: provincia;

    6) Lussemburgo: -;

    7) Paesi Bassi: RVV-kring;

    8) Regno Unito:

    Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county;

    Scozia: district o island area;

    9) Irlanda: county;

    10) Grecia: vomos;

    11) Spagna: provincia;

    12) Portogallo:

    territorio continentale: distrito;

    altre parti del territorio del Portogallo: regia¬o auto¨noma;

    13) Austria: Bezirk;

    14) Svezia: la"n;

    15) Finlandia: la"a"ni/la"n.

  2. Fatte salve le definizioni di cui al comma 1, si applicano, ove necessario, quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.

  3. Restano fermi gli obblighi di registrazione delle aziende di ovini e caprini da eseguire secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni.

Art 3.

Requisiti sanitari ai fini degli scambi

  1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

  2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.

  3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.

  4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della salute, d'intesa con la regione o la provincia autonoma destinatarie degli animali, puo' accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimita' delle frontiere interne della Comunita'; il Ministero della salute informa la Commissione europea del contenuto delle deroghe accordate.

  5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, il detentore degli animali ed il trasportatore, garantiscono che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A tale fine, le regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.

Art 4.

Verifica condizioni sanitarie

  1. Ai servizi veterinari delle aziende sanitarie compete la verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria di cui al presente decreto. A tale fine gli ovini e i caprini destinati ad essere spediti ad altri Stati membri:

    1. devono essere identificati e registrati;

    2. devono essere sottoposti ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non devono presentare alcun segno clinico di malattia;

    3. non devono provenire da un'azienda, o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda, oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria. Il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai numeri 1), 2), o 3), o sensibile ad una di esse, almeno:

      1) quarantadue giorni in caso di brucellosi;

      2) trenta giorni in caso di rabbia;

      3) quindici giorni in caso di carbonchio ematico;

    4. non devono provenire da un'azienda o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria e' oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie in questione ai sensi di norme comunitarie o...

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