DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 532 - Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

Coming into Force26 Gennaio 1993
End of Effective Date26 Settembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/11/093G0016/CONSOLIDATED/20070912
Enactment Date30 Dicembre 1992
Published date11 Gennaio 1993
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-1993 - Suppl. Ordinario n. 5
CAPITOLO I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto si applica al trasporto di:

    1. solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;

    2. pollame, volatili e conigli domestici;

    3. cani e gatti domestici;

    4. altri mammiferi e volatili;

    5. altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

  2. Il presente decreto non si applica agli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori che li trasportano senza scopo di lucro e sono fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia di trasporti di animali:

    1. effettuati su una distanza massima di 50 km a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; o

    2. effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprieta' nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.

    AVVERTENZA

    Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle

    note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,

    comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico

    delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla

    emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

    sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D P R 14 marzo 1986, n. 217.

Art 1.
  1. Il presente decreto si applica al trasporto di:

    1. solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;

    2. pollame, volatili e conigli domestici;

    3. cani e gatti domestici;

    4. altri mammiferi e volatili;

    5. altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

  2. Il presente decreto non si applica agli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori che li trasportano senza scopo di lucro e sono fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia di trasporti di animali:

    1. effettuati su una distanza massima di 50 km a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; o

    2. effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprieta' nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.

Art 1.
  1. Il presente decreto si applica al trasporto di:

  1. solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;

  2. pollame, volatili e conigli domestici;

  3. cani e gatti domestici;

  4. altri mammiferi e volatili;

  5. altri animali vertebrati e animali a sangue freddo. ((2. Il presente decreto non si applica:

  6. ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilita' duranteil trasporto;

  7. ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;

  8. fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporto di animali effettuati:

1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animnali fino al luogo di destinazione;

2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprieta' nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.))

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 2007, N. 151

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.

  2. Si intende inoltre per:

  1. "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonche' i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

  2. "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

  3. "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio e' interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;

  4. "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto e' interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;

  5. "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonche' tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per almeno dieci ore, abbeverati, nutriti, nonche', se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati "luoghi di partenza" i mercati ed i centri di raccolta autorizzati:

    quando il primo luogo di carico degli animali e' distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le proce- dure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;

  6. "luogo di destinazione": il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;

  7. "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.

  2. Si intende inoltre per:

  1. "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonche' i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

  2. "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

  3. "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio e' interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;

  4. "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto e' interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;

  5. "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonche' tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per ventiquattro ore, abbeverati, nutriti, nonche', se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati "luoghi di partenza" i mercati ed i centri di raccolta autorizzati:

    quando il primo luogo di carico degli animali e' distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le proce- dure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;

  6. "luogo di destinazione": il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;

  7. "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

    ((h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

  8. "trasportatore": qualsisasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta...

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