DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. 151 - Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

Coming into Force27 Settembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/09/12/007G0165/ORIGINAL
Enactment Date25 Luglio 2007
Published date12 Settembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.212 del 12-09-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5;

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalita' per l'esecuzione dei controlli nonche' le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: «Regolamento», recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.

  2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori definizioni: «conducente», la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; «allevatore»: il soggetto che esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali; «autorizzazione», l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; «certificato di idoneita», il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; «certificato di omologazione per veicoli», il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Art 2.

Autorita' competente

  1. Le Autorita' competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.

  2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art 3.

Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore

  1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validita', sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validita', sospesa o revocata.

  2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore e' obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.

Art 4.

Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneita' del conducente o guardiano

  1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneita' di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato, effettua l'attivita' di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500.

  2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneita' ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato.

Art 5.

Irregolarita' o mancanza della documentazione

  1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarita' documentali di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.

    2 . Costituiscono irregolarita' documentali:

    1. la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;

    2. la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata;

    3. per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento;

    4. l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:

  2. origine e proprieta' degli animali;

  3. luogo, data ed ora di partenza;

  4. luogo di destinazione e destinatario;

  5. numero dei capi;

  6. durata prevista del viaggio;

    1. l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:

  7. luogo data ed ora di partenza;

  8. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;

  9. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;

  10. durata prevista del viaggio;

    1. compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a cio' non legittimate;

    2. la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;

    3. il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.

    3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.

Art 6.

Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto

  1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.

  2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1.

  3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', ovvero sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000.

  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato.

  5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e' obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.

Art 7.

Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

  1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneita' di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.

  2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.

  3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.

  4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da...

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