LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34 - Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche

Coming into Force01 Gennaio 1968
Published date12 Febbraio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/02/12/068U0034/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date23 Gennaio 1968
Official Gazette PublicationGU n.37 del 12-02-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e' sostituito dal seguente:

"Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo' stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una indennita' variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Ai coltivatori diretti l'indennita' puo' essere corrisposta fino all'80 per cento.

L'importo delle indennita' e' per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

L'indennita' non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennita' viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione".

Art 2.

Il Ministro per la sanita' stabilisce le modalita' e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie.

Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennita' calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale e' definitivo.

Art 3.

L'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' modificato come segue:

"Il...

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