IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 30 novembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
Il presente regolamento indica le misure generali di lotta da applicarsi nell'eventualita' dell'insorgenza di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I.
Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro le malattie di cui all'allegato I devono essere trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanita', alle regioni e alle province autonome.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
"azienda": qualsiasi stabilimento agricolo o di altro genere nel quale sono tenuti o allevati animali;
"animale": qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione agendo da vettore o da "serbatoio" dell'infezione;
"vettore": qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia per via meccanica o biologica;
"proprietario o allevatore": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga o detenga gli animali o sia incaricata di allevarli;
"periodo di incubazione": il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno e l'insorgere dei sintomi clinici; la durata di tale periodo, per ciascuna malattia, e' quella indicata nell'allegato I;
"conferma dell'infezione": la dichiarazione fatta dall'autorita' competente della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermarne la presenza in base a risultati clinici o epidemiologici;
"autorita' competente": il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
"veterinario ufficiale": il medico veterinario designato dall'autorita' competente.