DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 362 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Coming into Force25 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/07/10/096G0371/CONSOLIDATED/20040228
Published date10 Luglio 1996
Enactment Date17 Maggio 1996
Official Gazette PublicationGU n.160 del 10-07-1996 - Suppl. Ordinario n. 115
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 30 novembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il presente regolamento indica le misure generali di lotta da applicarsi nell'eventualita' dell'insorgenza di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I.

  2. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro le malattie di cui all'allegato I devono essere trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanita', alle regioni e alle province autonome.

  3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "azienda": qualsiasi stabilimento agricolo o di altro genere nel quale sono tenuti o allevati animali;

  2. "animale": qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione agendo da vettore o da "serbatoio" dell'infezione;

  3. "vettore": qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia per via meccanica o biologica;

  4. "proprietario o allevatore": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga o detenga gli animali o sia incaricata di allevarli;

  5. "periodo di incubazione": il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno e l'insorgere dei sintomi clinici; la durata di tale periodo, per ciascuna malattia, e' quella indicata nell'allegato I;

  6. "conferma dell'infezione": la dichiarazione fatta dall'autorita' competente della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermarne la presenza in base a risultati clinici o epidemiologici;

  7. "autorita' competente": il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

  8. "veterinario ufficiale": il medico veterinario designato dall'autorita' competente.

Art 2.
  1. Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie di cui all'allegato I deve essere immediatamente denunciato all'autorita' competente che ne da' tempestiva comunicazione al Ministero della sanita', corredandola dei dati epidemiologici disponibili.

Art 3.
  1. Qualora in un'azienda siano presenti animali che si sospettano infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, il veterinario ufficiale assume immediatamente le necessarie iniziative affinche' venga attuata la procedura d'indagine diagnostica ufficiale per la conferma o l'esclusione della malattia, provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per gli esami di laboratorio; a tal fine, qualora si rendesse necessario, l'autorita' competente dispone il trasporto degli animali sospetti adottando le necessarie misure e gli accorgimenti idonei ad evitare la propagazione della malattia.

  2. Non appena e' notificato utn caso sospetto di infezione, l'autorita' competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone, in particolare, che:

    1. sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali gia' morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;

    2. tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;

    3. sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;

    4. sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:

      1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;

      2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto cio' che potrebbe trasmettere la malattia in questione;

    5. si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;

    6. sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

  3. In attesa che vengano adottate ufficialmente, le misure previste al comma 2, ad esclusione di quelle indicate alla lettera sono applicate dal proprietario o allevatore di qualsiasi animale sospetto di infezione.

  4. L'autorita' competente puo' estendere in tutto o in parte le misure di cui al comma 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

  5. Le misure previste ai commi 1 e 2 si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso.

Art 4.
  1. La conferma ufficiale della presenza in una azienda di una delle malattie di cui all'allegato I comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, l'adozione delle seguenti ulteriori misure:

    1. immediato abbattimento in loco degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda; le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o sotterrate in loco, qualora possibile; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;

    2. distruzione o idoneo trattamento di disinfezione di tutti i materiali, come i mangimi, e di tutti i rifiuti, come lettiere, letame o liquami, che potrebbero essere contaminati; tale trattamento deve essere eseguito conformemente alle istruzioni, impartite dal veterinario ufficiale, atte a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno;

    3. pulizia e disinfezione, in conformita' all'articolo 14 e dopo che sono state ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), dei fabbricati adibiti al ricovero degli animali delle specie sensibili e le loro vicinanze nonche' dei veicoli usati per qualunque tipo di trasporto e di qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato;

    4. indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

  2. In caso di sotterramento, carcasse, materiali e rifiuti di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere collocati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondita' sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi.

  3. L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui e' stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione.

  4. Il ripopolamento dell'azienda e' autorizzato dall'autorita' competente solo dopo ispezione e previa verifica delle condizioni di pulizia e disinfezione effettuata conformemente all'articolo 14.

Art 5.
  1. Qualora animali vivi allo stato selvatico siano infetti o sospetti infetti da una delle malattie di cui all'allegato I, il Ministero della sanita' dispone le misure da applicare, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri in sede di comitato veterinario permanente.

Art 6.
  1. Nel caso di azienda comprendente due o piu' unita' di produzione distinte, il Ministero della sanita', sentita la regione interessata, puo' autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), per quanto concerne le unita' di produzione sane di un'azienda infetta, a condizione che:

    1. il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura e le dimensioni di dette unita' di produzione nonche' le operazioni ivi effettuate siano tali da garantire una completa separazione per quanto riguarda la stabulazione, la cura, il personale, il materiale e l'alimentazione degli animali, in modo da impedire la...

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