DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 226 - Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE

Coming into Force20 Marzo 1992
Published date19 Marzo 1992
Enactment Date01 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/19/092G0255/CONSOLIDATED/20050715
Official Gazette PublicationGU n.66 del 19-03-1992 - Suppl. Ordinario n. 56
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione della direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988, concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto conto anche della direttiva 90/120/CEE del Consiglio del 5 giugno 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1991;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. "sperma": il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;

    2. "centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

    3. "veterinario ufficiale": veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della sanita' o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;

    4. "veterinario responsabile di un centro": il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta, delle disposizioni di cui al presente regolamento;

    5. "partita": una quantita' di sperma compresa in uno stesso certificato;

    6. "Paese di raccolta": lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro;

    7. "laboratorio riconosciuto": il laboratorio autorizzato dall'autorita' sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;

    8. "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

  2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132

Capo II Scambi intracomunitari
Art 2.
  1. Lo sperma puo' essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali:

  1. che la raccolta ed il trattamento, in vista della fecondazione artificiale, siano effettuati presso un centro di raccolta riconosciuto dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1;

  2. provenga da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;

  3. che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformita' delle disposizioni degli allegati A e C;

  4. che sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132

Art 3.
  1. Fino al 31 dicembre 1992, sono consentiti gli scambi intracomunitari di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente al presente regolamento.

  2. Fino al 31 dicembre 1992, il Ministro della sanita' puo' autorizzare, a condizione di reciprocita', l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente al presente regolamento; in questo caso ogni partita deve essere sottoposta ad una prova di inoculazione in un animale vivo o ad una prova di isolamento del virus o ad entrambe le prove, salvo che per lo sperma di animali che, anteriormente ad una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove predette.

  3. Gli esami di cui al comma 2 possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, o nel Paese di raccolta o nel Paese destinatario.

  4. Se nel territorio nazionale tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA, il Ministero della sanita' puo' rifiutare l'introduzione di sperma proveniente da centri che non hanno lo stesso regime.

  5. La Commissione delle Comunita' europee puo' consentire che la facolta' di cui al comma 4 riguardi una parte del territorio di uno Stato membro.

  6. Fatte salve le disposizioni vigenti, nel caso in cui non si pratichi la vaccinazione contro l'afta epizootica, non e' ammesso il rifiuto dello sperma di animali vaccinati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, al massimo il 10% dello sperma di ogni raccolta destinata agli scambi (con un minimo di cinque lamelle) puo' essere sottoposto ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica presso un laboratorio dello Stato membro destinatario o presso un laboratorio da esso designato. L'ammissione dello sperma puo' essere rifiutata se il risultato delle prove e' positivo.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132

Art 4.
  1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato A, e la possibilita' di rispettare le altre disposizioni sanitarie del presente regolamento, riconosce i centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari e provvede alla revoca del riconoscimento quando il servizio veterinario della unita' sanitaria competente per territorio segnali il venir meno del rispetto di una o piu' di tali disposizioni.

  2. Ai centri di raccolta, di cui al comma 1, viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario e sono iscritti in speciali registri.

  3. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee l'elenco dei centri di raccolta dello sperma con l'indicazione del numero di riconoscimento, nonche' le eventuali revoche.

  4. Qualora uno Stato membro comunichi al Ministero della sanita' di ritenere che in un centro di raccolta di sperma non siano state o non siano piu' rispettate le disposizioni cui e' subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanita', sentito il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente che accerta le reali condizioni del centro di raccolta, adotta le misure eventualmente necessarie. Le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni devono essere comunicate dal Ministero della sanita' all'autorita' centrale dello Stato che ha effettuato la comunicazione.

  5. Il Ministero della sanita' comunica alla competente autorita' centrale di uno Stato membro i casi in cui ritiene che in un centro di raccolta riconosciuto da detto Stato non siano state o non siano piu' rispettate le condizioni cui e' subordinato il riconoscimento e, se ritiene che detto Stato non adotti le misure eventualmente necessarie o che esse siano insufficienti, sottopone il caso alla Commisssione delle Comunita' europee che richiede il parere di uno o piu' esperti veterinari; sulla base di esso, la Commissione medesima puo' autorizzare il divieto di ammissione dello sperma proveniente da tale centro.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132

Art 5.
  1. L'introduzione di sperma di animali della specie bovina e' subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve:

    1. essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana;

    2. scortare, nell'esemplare originale, la partita fino a destinazione;

    3. prevedere un solo destinatario.

  2. La competente autorita' sanitaria vieta l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma:

    1. quando dall'esame della relativa documentazione risulti che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie previste all'art. 2;

    2. quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni, adottando tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto.

  3. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) devono consentire, peraltro, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilita' che lo speditore o il suo mandatario chiedano la rispedizione all'origine.

  4. Quando l'introduzione delle partite di sperma e' stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di raccolta non autorizzi entro trenta giorni la rispedizione, l'autorita' veterinaria competente puo' ordinarne la...

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