IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni generali
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Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per:
"sperma": il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;
"centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
"centro di magazzinaggio dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
"veterinario responsabile di un centro": il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle disposizioni di cui al presente decreto;
"veterinario ufficiale": veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;
"partita": una quantita' di sperma compresa in uno stesso certificato;
"Paese di raccolta": lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro;
"laboratorio riconosciuto": il laboratorio autorizzato dall'autorita' sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;
"raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.
Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre l982, n. 889.
Restano salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.