DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 508 - Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE

Coming into Force14 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/30/092G0528/CONSOLIDATED/19990212
Published date30 Dicembre 1992
Enactment Date14 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-1992
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giudizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto stabilisce:

    1. le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonche' alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;

    2. le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

  2. Sono fatte salve le norme sanitarie e di polizia veterinaria concernenti:

    1. l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali;

    2. l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;

    3. la produzione di alimenti composti per aninali contenenti componenti di prodotti animali e vegetali nonche' di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.

Art 1.
  1. Il presente decreto stabilisce:

    1. le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonche' alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;

    2. le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

  2. Sono fatte salve le norme sanitarie e di polizia veterinaria concernenti:

    1. l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali;

    2. l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;

    3. la produzione di alimenti composti per animali contenenti componenti di prodotti animali e vegetali nonche' di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti;

2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'art. 3;

3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo che il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale non stabilisca che essi comportino rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;

4) stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento riconosciunto in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per gli animali e farina di pesce coformemente all'art. 5;

5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento riconosciuto in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni conformemente all'art. 3;

6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;

7) prodotti farmaceutici o tecnici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo alimentare umano o animale;

8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale;

9) autorita' competente: il Ministro della sanita' e le altre autorita' sanitarie individuate secondo quanto stabilito dal presente decreto.

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti;

2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'art. 3;

3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo che il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale non stabilisca che essi comportino rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;

4) stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento riconosciuto in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per gli animali e farina di pesce conformemente all'art. 5;

5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento riconosciuto in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni conformemente all'art. 3;

6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;

7) prodotti farmaceutici o tecnici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo alimentare umano o animale;

8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale;

9) autorita' competente: il Ministro della sanita' e le altre autorita' sanitarie individuate secondo quanto stabilito dal presente decreto.

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non destinati al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti;

2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'art. 3;

3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo che il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale non stabilisca che essi comportino rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;

4) stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento riconosciuto in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per gli animali e farina di pesce conformemente all'art. 5;

5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento riconosciuto in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni conformemente all'art. 3;

6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;

7) prodotti farmaceutici o tecnici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo alimentare umano o animale;

8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale;

9) autorita' competente: il Ministro della sanita' e le altre autorita' sanitarie individuate secondo quanto stabilito dal presente decreto.

CAPITOLO II NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E L'IMMISSIONE DEI PRODOTTI FINALI SUL MERCATO Sezione prima MATERIALI AD ALTO RISCHIO
Art 3.
  1. Sono materiali ad alto rischio:

    1. tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi volatili e tutti gli altri animali tenuti a scopi di produzione agricola, morti ma non macellati per consumo umano, compresi gli animali nati morti o da aborto;

    2. altri animali morti di specie non elencate alla lettera a), di volta in volta stabilite dai servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale competente;

    3. animali che sono stati abbattuti nell'ambito di misure di polizia veterinaria nell'azienda o in qualsiasi altro posto designato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT