CONCORSO (scad. 11 novembre 2003)

CORTE DEI CONTI CONCORSO 11 novembre 2003 Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, ed in particolare l'art. 1; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3; Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Presidenza nell'adunanza del 24-25 giugno 2003; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4; Decreta: Art. 1. 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario, di cui sei posti sono riservati ai candidati appartenenti alla categoria indicata alla lettera e) del successivo art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. 2. I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non utilizzati, saranno conferiti agli idonei. 3. I vincitori che conseguiranno la nomina saranno assegnati nelle sezioni e nelle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma, e dovranno permanere, per almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione. Art. 2. 1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie: a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale; b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; e) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica muniti di laurea in giurisprudenza con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianita' anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale. Art. 3. 1. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto dei requisiti prescritti. Art. 4. 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A, corredate dei documenti indicati all'art. 6, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. 3. Non si terra' conto delle domande e dei documenti di cui agli articoli 4 e 6 presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra indicati. 4. La data di presentazione delle domande e dei documenti e' stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale al momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Art. 5. 1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato: cognome e nome; data e luogo di nascita; recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso; indicazione della categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso. 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art...

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