LEGGE 3 aprile 1979, n. 103 - Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

Coming into Force24 Aprile 1979
Enactment Date03 Aprile 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/04/09/079U0103/CONSOLIDATED/20191230
Published date09 Aprile 1979
Official Gazette PublicationGU n.99 del 09-04-1979
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:

avvocato generale dello Stato;

avvocati dello Stato;

procuratori dello Stato.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e' stabilito in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge.

La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

Art 2.

Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe e' attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.

Art 3.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di tre anni nella prima classe.

La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di sette anni nella seconda classe.

La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.

E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art 3.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di tre anni nella prima classe.2

La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di sette nella seconda classe.2

La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.

E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art 4.

La nomina ad avvocato dello Stato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il 45° anno di eta';

1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;

2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;

3) i magistrati amministrativi;

4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;

5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' abrogato.

Art 5.

Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilita' e secondo l'ordine di merito, determinato dal consiglio di cui all'articolo 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianita' di otto anni nella qualifica.

Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilita' risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

Art 6.

Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: "procedura civile" sono aggiunte le altre: "diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunita' europee".

Art 7.

L'articolo 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente:

"L'Avvocatura dello Stato e' costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale ha sede in Roma.

Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.

Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta".

Art 8.

L'Avvocatura generale dello Stato e' costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

E' abrogato l'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art 9.

L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonche' nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari.

Le avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, su proposta dell'avvocato distrettuale e previo parere del comitato consultivo.

Salva la facolta' dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultanzione sulle questioni di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT