LEGGE 2 aprile 1979, n. 97 - Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato

Coming into Force21 Aprile 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/04/06/079U0097/CONSOLIDATED/20140912
Published date06 Aprile 1979
Enactment Date02 Aprile 1979
Official Gazette PublicationGU n.97 del 06-04-1979
TITOLO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nomina a magistrato di tribunale

La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.

In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale e' necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Art 2.

Parere del consiglio giudiziario

Il parere di consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacita', l'operosita' e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio, e nell'esercizio dell'attivita' giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attivita' giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attivita' giudiziaria esercitata dall'uditore.

Art 3.

Comunicazione

Il parere motivato del consiglio giudiziario e' integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facolta di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro puo' trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

Art 4.

Ulteriori informazioni

Il Consiglio superiore della magistratura ha facolta' di assumere, nelle forme e con le modalita' ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una piu' completa valutazione.

Art 5.

Nuove valutazioni

Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalita' della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

L'uditore giudiziario, che per due volte e' stato valutato negativamente, e' dispensato dal servizio.

Art 6.

Aggiunti giudiziari

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base all'articolo 1 secondo l'ordine del ruolo di anzianita' e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario.

Ai magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita e' anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.

Per i magistrati che al 1 gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, e' ridotto a sette anni.

Art 7.

Riammissione nel posto di ruolo

All'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

"La disposizione che precede non si applica a chi, gia' appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

Questi puo' essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali".

Art 8.

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario

Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e' sostituito dal seguente:

"I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".

TITOLO II
Art 9.

Trattamento economico

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1 gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge e' altresi' attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile.

Art 9.

Trattamento economico

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1 gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge e' altresi' attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile. 1

Art 9.

Trattamento economico

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono...

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