Art
1.
E' autorizzata la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL, per la corresponsione, secondo le decorrenze fissate nel decreto stesso, alle categorie di personale indicate nel decreto medesimo e nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge, di una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 mensili dal 1° febbraio 1977, e di una integrazione della tredicesima mensilita' di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonche' le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge e dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259, e successive modificazioni.
Art
2.
Al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Universita' e' corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di L. 10.000 mensili elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:
dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome; segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale;
dal 1° giugno 1976: personale docente delle Universita';
dal 1° luglio 1976: personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.
L'importo della tredicesima mensilita' relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.
Art
2.
Al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Universita' e' corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di L. 10.000 mensili elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:
dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal...